Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6539 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 69/2021 proposto da:

M.R., D.O., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Gaggiano n. 39, presso lo studio dell’avvocato Fonti

Maria, rappresentati e difesi dall’avvocato Colazingari Erminio,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.M.C., quale curatore speciale delle minori

M.D. e M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giuseppe Pisanelli n. 2, presso il proprio studio, rappresentata e

difesa da se medesima;

– controricorrente –

contro

M.R., Procura della Repubblica presso la Corte di

Appello di Roma, Rozzi Marzia, Sindaco di Rieti quale tutore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5469/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 05/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza del 17 marzo 2020, ha dichiarato lo stato di adottabilità delle minori M.D. e G., nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017 da genitori, M.R. e R.M., tossicodipendenti;

la sentenza, per quanto ancora qui rileva, è stata impugnata dalla R. e dai nonni paterni, M.R. e D.O.;

nel giudizio si costituiva anche M.R., lamentando la violazione del contraddittorio nei suoi confronti per omessa notifica del decreto di apertura del procedimento e per mancato o irrituale ascolto;

la corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 novembre 2020, ha confermato la decisione del TM, rigettando tutte le doglianze anche preliminari;

i nonni M.R. e D.O. ricorrono adesso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali replica con controricorso l’avv. F.M.C., nella qualità di curatore speciale delle bambine; i genitori delle medesime non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

I. – col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente in ordine alla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni a proposito dell’impossibilità del nonno di mantenere rapporti significativi con le minori; col secondo ulteriormente deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che non era stata preclusa, in primo grado, la partecipazione del nonno (e del suo difensore) al procedimento;

col terzo denunziano la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2, per mancata attivazione di mezzi istruttori funzionali a verificare l’effettività dello stato di abbandono, e a valutare in tale prospettiva l’eventualità di rapporti significativi potenziali del nonno con le bambine, ai fini del recupero del legame affettivo;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati perché rapportabili all’unico presupposto dello stato di abbandono, è inammissibile per la seguente essenziale ragione;

III. – si legge nella sentenza, in consecuzione al riscontro di infondatezza dell’eccezione di nullità del procedimento sollevata da M.R., che “per altro l’appello proposto da quest’ultimo solo con il suo atto di costituzione del 12-10-2020 è da dichiararsi inammissibile perché presentato ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (L. n. 184 del 1983, art. 17)”;

essendosi trattato di un unico atto di impugnazione a nome di entrambi, vi è in sostanza che l’appello dei nonni, nel quale erano state convogliate le doglianze sia pregiudiziali che di merito, è stato dichiarato inammissibile perché tardivo;

dopodiché la corte d’appello ha anche valutato come immeritevoli le doglianze espresse nell’atto;

IV. – quest’ultima serie di considerazioni della corte territoriale è ultronea e irrilevante, in quanto per consolidata giurisprudenza ove il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, codeste debbono considerarsi svolte ad abuntantiam, al punto che la parte soccombente non ha neppure l’interesse a impugnarle essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione (v. Cass. Sez. U n. 3840-07, Cass. Sez. U n. 15122-13, Cass. Sez. U n. 2155-21);

V. – ora è risolutivo che nessuna censura è stata prospettata nel ricorso per cassazione contro il suddetto capo della decisione;

ciò – che in sé già rende inammissibile il ricorso – conduce ad aggiungere che la sentenza del TM è infine passata in giudicato quanto agli accertamenti specificamente incidenti sulla posizione di M.R.;

tra i detti accertamenti, in concordanza con le dichiarazioni rese dai genitori, vi era quello per cui mai il nonno aveva avuto rapporti di sorta con le bambine, né aveva intrapreso iniziative finalizzate a occuparsene; cosa che si dice affermata anche nel ricorso per cassazione (pag. 22), sebbene in modo asseritamente telegrafico e con citazione della giurisprudenza afferente di questa Corte;

la tardività dell’appello ha determinato il formarsi di un giudicato interno ostativo a riguardo della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, cosa che la Corte può (e deve) rilevare d’ufficio (v. Cass. n. 5133-19, Cass. n. 1284-07 e altre);

ne segue che l’attuale triade di doglianze, finalizzata a ostacolare l’affermazione della corte territoriale circa l’esistenza dello stato di abbandono ai fini della dichiarazione di adottabilità delle minori, è inammissibile per due concorrenti ragioni: (a) perché la sentenza d’appello avrebbe potuto essere impugnata solo nel capo relativo alla declaratoria di inammissibilità, e (b) perché l’accertamento di merito, fatto dalla sentenza di primo grado, è passato in giudicato;

VI. – le spese processuali seguono la soccombenza, ed essendovi stata l’ammissione delle minori al patrocinio pubblico il relativo pagamento va eseguito in favore dello Stato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133); non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali che liquida in 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge; dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato; dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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