Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6539 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENERI MASSIMO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. nato a (OMISSIS),

B.N. (OMISSIS), GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.

(OMISSIS);

– intimati –

e da:

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), designata dal Fondo di

Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO T.

TRIVELLATO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.A. nato a (OMISSIS), I.

M. (OMISSIS), B.N. (OMISSIS);

– intimati –

e da:

B.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA

CURZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.A. nato a (OMISSIS), I.

M. (OMISSIS), GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 383/2007 del TRIBUNALE di VENEZIA, SEZIONE

DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE, emessa il 13/12/2007, depositata il

14/12/2007 R.G.N. 16719/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato CICALA CURZIO;

udito l’Avvocato GIARDIELLO ENZO (PER DELEGA DELL’avv. PAOLO GELLI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso con l’accoglimento del ricorso

principale e l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 383/2007, depositata il 14 dicembre 2007, il Tribunale di Venezia – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di San Dona di Piave – ha dichiarato prescritta l’azione di risarcimento dei danni proposta da I. M. contro B.N., proprietaria dell’autovettura sulla quale essa era trasportata, nonche’ contro la s.p.a.

Assicurazioni generali, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Ha invece condannato il conducente, C.A., al pagamento di Euro 6.319,24, oltre interessi, cosi incrementando la somma liquidata in risarcimento in primo grado.

I.M. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi B.N. e la s.p.a.

Assicurazioni generali, ognuna delle quali propone un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione di tutti i ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Il Giudice di pace ha assolto la B., chiamata in giudizio quale proprietaria dell’autovettura, accogliendo l’eccezione di quest’ultima di difetto di legittimazione passiva, per avere trasferito la proprieta’ dell’automobile al conducente, C. A., in data anteriore al sinistro.

Ha poi respinto la domanda proposta contro la s.p.a. Assicurazioni generali, con la motivazione che manca la prova che l’automobile coinvolta nel sinistro fosse priva di copertura assicurativa.

Il Tribunale, in riforma, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento nei confronti della proprietaria e della compagnia assicuratrice, perche’ l’atto di citazione e’ stato loro notificato oltre il termine di due anni dalla data dell’incidente, di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, non potendosi applicare il piu’ lungo termine previsto per il reato di lesioni colpose in quanto la querela per lesioni era stata tardivamente proposta dalla danneggiata e l’azione penale era stata dichiarata improcedibile.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2947 cod. civ. sul rilievo che la norma dell’art. cit., comma 3 citato deve essere interpretata nel senso che il piu’ lungo termine di prescrizione previsto per il reato si applica anche nei casi in cui, essendo il reato perseguibile a querela, la querela non sia stata proposta, qualora il giudice civile accerti incidenter tantum che il fatto illecito – pur se non materialmente perseguito come reato presenta in realta’ gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, secondo la piu’ recente interpretazione delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. 18 novembre 2008 n. 17337).

3.- Il motivo e’ fondato.

Il principio a suo tempo enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 5121/2002) e’ stato modificato con sentenza 18 novembre 2008 n. 17337, emessa anch’essa a sezioni unite, la quale – rilevato che l’allungamento del termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, trova la sua ragion d’essere nella particolare gravita’ dell’illecito, che giustifica la concessione alla vittima di un piu’ ampio termine per proporre le azioni civili in sua difesa – ha ritenuto essere ininfluente il ricorrere o meno di una mera causa di procedibilita’ contro il reo, qual’e’ la proposizione della querela della parte lesa.

Nel determinare quale sia il termine di prescrizione applicabile all’illecito il giudice civile deve pertanto accertare se esso presenti o meno gli estremi del reato, pur se in sede penale il reato non sia stato perseguito per mancanza di querela. Solo in caso di conclusione negativa puo’ applicare il termine di prescrizione biennale.

La sentenza impugnata non ha compiuto alcun accertamento in tal senso e deve essere per questa parte cassata.

4.- I ricorsi incidentali condizionati, proposti dalle due resistenti, sono entrambi inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (cfr. L. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27).

Le ricorrenti, infatti, hanno del tutto omesso di formulare i quesiti di diritto, in relazione alle denunciate violazioni di legge, nonche’ un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso e la specificazione delle ragioni per cui la motivazione e’ da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, o comunque inidonea a giustificare la decisione (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^, n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

5.- In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata, nel capo in cui ha dichiarato prescritto il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni, con rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, affinche’ decida la controversia uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 17337/2008.

6.- Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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