Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6539 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20185/2011 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2011 r.g.n. 2169/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 102/2011 la Corte di appello di Roma, adita ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione della precedente pronuncia, ha respinto l’originaria domanda proposta da M.M. volta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposti ai contratti stipulati con Poste Italiane spa, il primo dei quali in relazione al periodo 10 marzo 30 aprile 1998 e successivamente prorogato al 30.5.1998 in base all’accordo integrativo del 25.9.1997 che prevedeva, quale ipotesi legittimante il ricorso ai contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

2. I giudici di seconde cure, attenendosi al principio statuito nella fattispecie in esame dalla Suprema Corte, hanno affermato che per i contratti stipulati in epoca precedente al 30.4.1998 non era necessario, ai fini della stipula del contratto di lavoro a termine, individuare ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze generali, stante la delega in bianco conferita dal legislatore nell’autonomia dei soggetti collettivi. Hanno, altresì, specificato che la domanda risarcitoria, chiesta dal M. e fondata su un’asserita eccezione del passaggio in giudicato della sentenza già resa dal Tribunale di Roma sul tema delle conseguenze economiche della nullità del termine a seguito della mancata impugnazione sul punto, non poteva essere presa in considerazione perchè connessa a quella principale di riconoscimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ritenuta infondata.

3. Per la cassazione propone ricorso M.M. affidato ad un unico motivo illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Resiste con controricorso Poste Italiane spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4). In particolare deduce che la Corte di appello non si era pronunciata su una delle domande, già avanzata in prime cure, e relativa alla nullità del termine apposto al contratto del 23.11.1998 (stipulato fino al 30.1.1999) in epoca ben successiva alla scadenza dell’efficacia della normativa collettiva, con la conseguenza che l’appello originario avrebbe dovuto essere disatteso e avrebbe dovuto essere dichiarata la costituzione tra le parti di un unico rapporto a tempo indeterminato confermato sia pure con decorrenza diversa da quella riconosciuta in primo grado e, cioè, dal 23.11.1998 e non dal 10.3.1998.

7. Il motivo è fondato.

8. La censura è stata correttamente posta perchè l’omessa pronuncia su un motivo di appello, risolvendosi in una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integra un difetto di attività del giudice che deve essere fatto valere con la deduzione di un error in procedendo ovverossia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la quale consente di chiedere di effettuare l’esame altrimenti precluso degli atti dl giudizio di merito (cfr. Cass. sent. n. 22759 del 27.10.2014; sent. n. 1196/2007; sent. n. 1042/2010).

9. Alla luce di tale principio va evidenziata la sussistenza del vizio denunciato poichè, dall’esame degli atti, consentito nella delibazione di una censura concernente un vizio del procedimento, si evince che, sia nella sentenza di primo grado, che nella prima memoria di costituzione del lavoratore in appello, che nella prima sentenza di appello n. 7760/2004, che nel ricorso in riassunzione del M., si fa menzione dell’esistenza di un terzo contratto a termine, stipulato dal 23.11.1998 al 30.1.1999, ai sensi dell’art. 8 CCNL 26 novembre 1994 per “esigenze eccezionali…” il cui esame era stato ritenuto assorbito dalla trattazione sulla legittimità del primo contratto a termine (10 marzo – 30 aprile 1998), oggetto della sentenza della Suprema Corte n. 27169/2009, e che i giudici di seconde cure, in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., non hanno preso in considerazione.

10. Nè l’odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, avverso la prima pronuncia del Tribunale di Roma, perchè era risultato comunque vittorioso rispetto alla questione oggetto del capo della sentenza che pure aveva disatteso (ritenendola assorbita) la questione inerente al medesimo risultato assicurato sulla base di diversi elementi (in questi termini Cass. Sez. Un. Sent. n. 12067 del 24.5.2007; Cass. sent. n. 6550 del 14.3.2013; Cass. n. 9400 del 6.5.2005).

11. L’unico obbligo, per la parte vittoriosa, era quello di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda respinta o assorbita e, nella fattispecie in esame, il suddetto obbligo risulta essere stato osservato.

12. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che nella decisione del caso esaminerà anche il contratto a termine stipulato tra le parti dal 23.11.1998 al 30.1.1999, con tutte le richieste ulteriori e conseguenti, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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