Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6539 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12220-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO N.

57, presso lo studio dell’Avvocato FABIO TOMASSINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO COLEINE, rappresentata e difesa dall’avvocato

EUGENIO MANGONE;

– controricorrente –

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA, 6, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE ALESSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

C.P. aveva evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Intesa San Paolo s.p.a. (già Banca Intesa e prima ancora Caripuglia s.p.a.) chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali gravissimi asseritamente cagionatigli dall’abuso di posizione contrattuale commesso da Caripuglia e dall’inottemperanza degli obblighi restitutori gravanti su tale Banca e conseguenti al mancato verificarsi dei presupposti per cui era avvenuta la costituzione del pegno di quote societarie del 19/9/1993;

secondo il C., tali condotte avevano provocato la crisi finanziaria dell’intero gruppo C., l’impossibilità di fronteggiare le passività e la dichiarazione di fallimento della C. Grani s.n.c. e dello stesso C.P. in data 26/3/1996;

secondo l’attore, il pegno di quote societarie de quo aveva la funzione specifica di accompagnarsi alla prevista convenzione interbancaria per la ristrutturazione e il risanamento del gruppo nella cui prospettiva era stato stipulato, sicchè, nel caso, in concreto verificatosi, di mancata stipulazione della convenzione la garanzia poteva essere utilizzata solo in riferimento alle esposizioni verso Caripuglia e Banca Mediterranea e comunque non oltre cinque anni, mentre Caripuglia si era avvalsa del pegno, pur in assenza del piano di ristrutturazione e risanamento, quando la sua efficacia doveva ritenersi estinta;

la Banca convenuta aveva contestato l’avversa pretesa con plurime eccezioni, in via preliminare e nel merito, sostenendo che Caripuglia e la coobbligata Banca Mediterranea

avevano regolarmente erogato la somma di 16.000.000.000 oggetto dell’apertura di credito prefigurata nell’atto costitutivo di pegno;

che era stata chiamata in giudizio in garanzia Capitalia s.p.a., società incorporante Banca Mediterranea, che aveva anch’essa contestato in via preliminare e nel merito la pretesa di parte attrice;

con sentenza del 8/6/2012 il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda principale e quella di garanzia, condannando l’attore alla rifusione delle spese delle parti convenuta e terza chiamata, pur ritenendo il C. attivamente legittimato e l’azione non prescritta;

secondo il Tribunale, la domanda era infondata, facendo difetto qualsiasi manovra estorsiva come pure un rapporto sinallagmatico istituito nel contratto fra la prospettata convenzione interbancaria e la costituzione della garanzia pignoratizia, mentre l’anticipazione di 16 miliardi di lire era stata effettivamente erogata in favore dell’attore; con sentenza del 6/2/2019 la Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da C.P. nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. e di Unicredit s.p.a., succeduta a Capitalia s.p.a., con aggravio delle spese del grado;

avverso la predetta sentenza, notificata il 14/2/2019, con atto notificato il 8/4/2019 ha proposto ricorso per cassazione C.P., svolgendo unico motivo, al quale hanno resistito Intesa Sanpaolo s.p.a. e di Unicredit s.p.a. con controricorsi rispettivamente notificati il 8/5/2019 e il 13/5/2019, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

le parti controricorrenti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le rispettive difese, mentre la difesa del ricorrente con apposita nota di deposito ne ha segnalato l’avvenuto decesso in data 8/9/2020.

Ritenuto che:

non è rilevante processualmente il segnalato decesso del signor C.P. perchè nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, dominata dall’impulso d’ufficio, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Sez. L, n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717 – 01; Sez. 3, n. 24635 del 03/12/2015, Rv. 638041 – 01; Sez. 1, n. 22624 del 31/10/2011, Rv. 620463 – 01; Sez. U, n. 14385 del 21/06/2007,Rv. 598042 – 01; Sez. L, n. 1257 del 23/01/2006, Rv. 586844 – 01);

con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione (a) alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2252/12 depositata sub 2 dal ricorrente con il proprio atto di appello; (b) alla successiva sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2868/2004, depositata dal ricorrente in data 13/10/2004; (c) alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10905 del 10/5/2010 depositata in via telematica il 9/5/2016;

secondo il ricorrente, tali sentenze, emesse tra parti estranee al giudizio, riguardavano fatti e circostanze attinenti l’oggetto del giudizio e assumevano rilievo quale giudicato esterno, non erano affatto inutilizzabili ed erano state effettivamente versate in atti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale con riferimento alla sentenza n. 2868/2004 della Corte di appello di Napoli, che aveva accertato la relazione di corrispettività fra la stipulazione della convenzione interbancaria e il pegno delle quote, al cui proposito le controparti avevano contestato in memoria di replica la rilevanza, così implicitamente riconoscendone il deposito;

il motivo unico così proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 appare inammissibile ex art. 348 ter, codice di rito, comma 5, che non consente la proposizione del ricorso per cassazione per vizio motivazionale avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, fondandosi sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado impugnata;

inoltre il mezzo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; Sez. 6 – L, n. 28887 del 08/11/2019, Rv. 655596 – 01; Sez. 2, n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01; Sez. 1, n. 7472 del 23/03/2017, Rv. 644826 – 02; Sez. 6 – L, n. 2498 del 10/02/2015, Rv. 634531 – 01);

infine, e soprattutto, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di esaminare il “fatto” segnalato, ma ha escluso di poter prendere in considerazione la stessa eccezione di giudicato esterno perchè tardivamente sollevata solo in comparsa conclusionale, così sorreggendo il decisimi con ulteriore ratio decidendi non censurata specificamente;

la Corte territoriale ha comunque preso in considerazione anche i documenti citati dal ricorrente, dichiarandone tardiva e inammissibile la produzione, con statuizione non specificamente censurata;

infine la Corte di appello ha ritenuto non effettivamente eseguita la produzione della sentenza della Corte di appello di Napoli, non rinvenuta dai giudici di appello negli atti depositati telematicamente, diversamente da quanto, e solo autoreferenzialmente, sostenuto dalla parte ricorrente;

a tal proposito la parte ricorrente non fornisce alcuna prova specifica della predetta produzione, che non potrebbe comunque essere ritratta dalla contestazione di irrilevanza prospettata ex adverso, comunque anch’essa genericamente allegata dal ricorrente senza trascrizione degli atti processuali pertinenti, con palese difetto di autosufficienza;

ciò anche a prescindere dal fatto che l’affermazione di irrilevanza di una pronuncia giudiziaria non implica affatto necessariamente dal punto di vista logico che il documento che la contiene sia stato prodotto in giudizio;

il ricorrente inoltre non ha censurato, tantomeno specificamente, l’ulteriore e dirimente ratio espressa dalla Corte barese a pagina 8, primo capoverso, circa l’irrilevanza delle pronunce giudiziarie in questione e la loro inattitudine a costituire giudicato esterno in quanto rese nei confronti di soggetti estranei al giudizio, come del resto pacificamente ammesso dal ricorrente;

per altro verso, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito in relazione alla erronea percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Sez. 5, n. 20240 del 09/10/2015, Rv. 636661 – 0);

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno di essi nella somma di Euro 10.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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