Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6538 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CENTRO FONDO ENEGO MARCESINA SRL (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio d’amministrazione pro – tempore e legale

rappresentante sig. T.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato ADAMO

ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRONATO LUCIO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., C.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato IOSSA

FRANCESCO PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GARDIN RENZO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE ENEGO;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1550/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa il 1/10/2007, depositata il 15/11/2007;

R.G.N. 613/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ROBERTO ADAMO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per la inammissibilita’ art. 366

c.p.c. in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. e M.C. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la societa’ Centro Fondo Enego Marcesina srl affinche’ venisse dichiarata la risoluzione per fatto e colpa di quest’ultima dell’accordo transattivo datato 10/1/1991 intercorso tra te parti avente ad oggetto un progetto di un tracciato delle piste da sci di fondo alternativo a quello esistente con risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

La societa’ convenuta si costituiva proponendo domanda riconvenzionale per la risoluzione del medesimo accordo transattivo, previo accertamento dell’inadempimento per fatto e colpa degli attori, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale dichiarava la risoluzione dell’accordo per colpa del Centro Enego Marcesina srl con decisione confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 15-11-2007.

Proponeva ricorso per cassazione il Centro Fondo Enego Marcesina srl con unico articolato motivo.

Resistevano con controricorso G.A. e C.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare e’ l’esame della eccezione proposta dai resistenti di nullita’ del mandato perche’ sottoscritto da T.F. in proprio e non quale rappresentante del Centro Fondo Enego Marchesina.

Tale eccezione e’ infondata in quanto dall’intestazione del ricorso per cassazione proposto dalla societa’ risulta che T.F. riveste la qualita’ di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.nte della societa’ Centro Fondo Enego Marcesina srl e di conseguenza non vi e’ alcuna incertezza sulla persona del conferente e sulla qualita’ in base alla quale e’ stata rilasciata la procura in calce al ricorso sottoscritto dallo stesso T.F., consentendo ogni indagine sull’esistenza in capo al medesimo dei necessari poteri rappresentativi Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1453 e 1965 c.c. ed omessa e viziata motivazione sul punto. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito al Centro Fondo Enego Marchesina s.r.l. la responsabilita’ per l’inadempimento dell’accordo transattivi del 10-1-91 in quanto non aveva tenuto conto che il Centro gia’ nella primavera del 91 aveva proposto progetti alternativi, risultando invece che furono i proprietari dell’albergo (OMISSIS) ad ostacolare la tempestiva approvazione degli elaborati di variante ed ai quali doveva attribuirsi la esclusiva responsabilita’ dell’inadempimento.

Alla conclusione del motivo la ricorrente formulava il seguente quesito: “se, nei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive, in assenza di alcun termine contrattuale stabilito dalle parti che gradui temporalmente l’adempimento dell’una prestazione rispetto all’altra, …..l’adempimento della prestazione assunta da una parte debba considerarsi giuridicamente antecedente l’adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, …… ovvero se le obbligazioni di entrambe le parti debbano invece considerarsi sullo stesso piano giuridico per cui l’inadempimento dell’una legittimi la sospensione dell’adempimento della controprestazione in capo all’altra parte contrattuale”.

Il ricorso e’ inammissibile.

Infatti sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione, la societa’ ricorrente chiede a questa Corte un diverso esame ed una diversa valutazione del materiale probatorio per giungere ad una decisione alternativa a quella motivatamente fatta propria dal primo giudice, valutazioni di merito che sono precluse a questa Corte di legittimita’.

I giudici di merito hanno accertato che in base all’accordo oggetto del procedimento l’onere primario di attivarsi prima della stagione invernale 91/92. con la presentazione di un progetto di variante al percorso fino a quel momento utilizzato, gravava proprio sul Centro Fondo Enego Marcesina; che il Centro aveva presentato il progetto solo in data 16-10-92 trascorsa la stagione invernale; che gli impegni dei gestori dell’albero (OMISSIS) di partecipare alla spese per il nuovo tracciato sorgevano dopo la presentazione a l’approvazione del nuovo progetto.

Della linea argomentativa cosi’ sviluppata, la societa’ ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialita’, ma chiede a questa Corte un’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,mentre questi risultano logici e congruamente motivati.

Il motivo formulato e’ parimenti inammissibile in quanto non e’ adeguato al contenuto del decisum, muovendo dalla prospettazione di un accordo sinallagmatico privo di un termine che gradui temporalemnte l’adempimento delle parti, senza riferimento al contenuto della decisione, che ha accertato una scansione temporale degli adempimenti collegata alla necessita’ logica che l’adempimento relativo alla progettazione della nuova strada preceda quello del pagamento delle spese per la costruzione della strada stessa. Alla pronuncia di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna alle spese processuali del grado.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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