Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6538 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20858/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NAPOLEONE III 28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

LEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MINASI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2016/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/09/2010 R.G.N. 5021/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito l’Avvocato GIOVANNI SOLIANI per delega verbale Avvocato STEFANO

MINASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 3 settembre 2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con P.A. per i periodi 4 febbraio – 31 marzo 2005 e 6 luglio – 15 settembre 2005 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando la società datrice al suo ripristino e al pagamento, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, in applicazione ratione temporis del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, in quanto stipulato per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area operativa e addetto al servizio recapito presso l’Area centro nord – filiale di (OMISSIS)/ assente con diritto alla conservazione del posto”: in difetto di allegazione e prova (offerta solo genericamente e quindi inammissibilmente) del numero dei lavoratori assenti e della ragione della loro assenza e pertanto di specificità della causale.

Essa rilevava quindi il difetto di alcuna censura sulle conseguenze derivanti dalla ritenuta continuità giuridica del rapporto di lavoro.

Con atto notificato il 26 agosto 2011, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, artt. 1362 c.c. e segg., nonchè contraddittoria e omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per erronea pretesa di specificazione delle ragioni, insindacabili nel merito, di assenza dei lavoratori da sostituire, nella sufficienza dell’enunciazione delle ragioni con elementi ulteriori idonei, diversi dalla indicazione nominativa dei lavoratori da sostituire (inesigibile da Poste Italiane, per l’entità e la complessità della sua organizzazione su tutto il territorio nazionale): nel caso di specie consistenti nell’assenza del personale, nelle mansioni assegnate al lavoratore, nella durata del contratto, nel luogo di impiego.

Con il secondo, la ricorrente deduce insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine al fatto controverso e decisivo della mancata ammissione della prova dell’effettiva necessità di sostituzione di personale assente.

Con il terzo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, per erronea condanna alla riassunzione della lavoratrice a termine in difetto di una previsione di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, ricorrente soltanto per la prosecuzione del rapporto oltre il termine di legge o la sua riassunzione entro termine più breve di quello stabilito per legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, commi 2 e 3): conseguenza non applicabile nel caso nullità del termine, per la nullità dell’intero contratto, che diversamente non sarebbe stato sottoscritto dalle parti per l’essenzialità dell’apposizione del termine.

Con il quarto, la ricorrente deduce erronea e insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 1453, 1460, 2094, 2099 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per inesistenza di un obbligo retributivo, erroneamente ritenuto, a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, per la natura sinallagmatica del rapporto e di esclusione un diritto risarcitorio della lavoratrice, in assenza di prova di carenza di altri rapporti lavorativi e di alium perceptum.

Infine, la ricorrente deduce l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, di condanna del datori di lavoro, in caso di conversione del rapporto, ad un’indennità omnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, quale ius superveniens applicabile a tutti i giudizi in corso, ai sensi dell’art. 32, comma 7 L. cit..

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, artt. 1362 c.c. e segg., nonchè contraddittoria e omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, è fondato.

Ed infatti, secondo indirizzo assolutamente consolidato di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (Cass. 1 agosto 2016, n. 15983; Cass. 10 maggio 2016, n. 9483; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1246; Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577).

E tali elementi nel caso di specie la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato, in favore di una incongrua valorizzazione della mancata specificazione del numero dei lavoratori assenti e della ragione della loro assenza (al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del mezzo, con assorbimento degli altri: ciò che comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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