Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6538 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11421-2019 proposto da:

UAB SILVER SPOT, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato DIEGO SABATINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -, in persona del Responsabile

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIOACCHINO

ROSSINI N. 18, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOIA VACCARI;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1374/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 26/2/2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da UAP Silver Spot, persona giuridica di diritto lituano, in persona di O.R., avverso la sentenza del 13/12/2016 con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., da essa incorporata con aggravio delle spese del grado;

avverso la predetta sentenza del 26/2/2019, comunicata in pari data, ha proposto ricorso per cassazione la UAB Silver Spot, con atto notificato il 28/3/2019, svolgendo due motivi, a cui ha resistito con controricorso notificato il 3/5/2019 l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, subentrata ex lege (D.L. 225 del 2016, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2015) a Equitalia, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto, mentre non si è costituito l’intimato Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 15 L.Fall.;

la ricorrente sostiene che, anche volendo escludere che la (OMISSIS) s.r.l si fosse fusa nella UAB Silver Sport il 6/8/2013, al momento dell’avvio della procedura per la dichiarazione di fallimento era falso sia che il legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. fosse ancora F.F. (al quale era stata tentata la notifica dell’istanza per la dichiarazione di fallimento) e non già O.S., sia che la sede legale della stessa società fosse ancora in Roma e non già trasferita a (OMISSIS) sin dal (OMISSIS);

secondo la ricorrente erano così evidenti l’irregolarità della notifica del ricorso per dichiarazione del fallimento e la violazione del contraddittorio;

l’esposto primo motivo appare inammissibile perchè generico e non autosufficiente, visto che la ricorrente deduce a sostegno della sua argomentazione critica due circostanze non suffragate da evidenze documentali puntualmente trascritte e citate nella loro collocazione processuale, delle quali – per giunta – il provvedimento impugnato esclude espressamente l’acquisizione (pag. 2, penultimo cpv), laddove afferma che non vi erano riscontri sul fatto che “il nominativo del legale rappresentante F.F. e la sede sociale di Roma in via Montenero 30, che per ammesso a suo tempo risultavano dalle visure camerali, non lo fossero più all’atto della cancellazione dal registro delle imprese”;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al L.Fall., art. 5, comma 2, perchè non era vero che la società dichiarata fallita non fosse in grado di far fronte ai suoi impegni e fosse insolvente, visto che aveva debiti solo con la incorporante, gli altri debiti erano contestati e numerosi ricorsi tributari erano stati positivamente definiti o attenevano a debiti prescritti;

il secondo motivo è inammissibile in quanto generico, riversato in fatto e meramente argomentativo, e per di più non specificamente pertinente rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sul rilevante ammontare dei crediti tributari non oggetto di contestazione in giudizio;

con il terzo motivo di ricorso, contraddistinto con il numero cardinale 4, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti (contestazione dei presupposti di cui all’art. 1 L.Fall.; fondamento del provvedimento solo sul ricorso avversario, senza indagini e approfondimenti; cessazione della qualità di società di diritto italiano sin dal 2013);

tale motivo, sotto l’etichetta di omesso esame di fatti decisivi, deduce doglianze puramente di merito, comunque non suffragate da richiamati elementi documentali, senza neppure dar conto – come esige inderogabilmente la legge processuale- di quando e come tali circostanze siano state oggetto di deduzione in sede di reclamo e sottoposte così al contraddittorio;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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