Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6537 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6537
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.M., residente a Varese, rappresentata e difesa, giusta
delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti Zecca Emilio ed
Eugenio Briguglio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico,
146 presso l’Avv. Ernesto Mocci;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 78/42/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 42, in data 04/07/2007, depositata
il 24 luglio 2007;
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23127/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 78/42/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 42, il 04.07.2007 e DEPOSITATA il 24 luglio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni 1999 e 2000, e’ affidato ad un mezzo, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. n. 289 del 2002.
3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile.
4 – Il ricorso sembra non possa sfuggire ad una declaratoria di inammissibilita’, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di genericita’ delle doglianze e di autosufficienza del ricorso. Tenuto conto del fatto che la CTR in sede di appello, e la CTP in prime cure, hanno accolto il ricorso nel merito, le doglianze appaiono prospettate genericamente – in violazione del principio di autosufficienza e degli artt. 366 e 369 c.p.c. – (Cass. n. 6225/2005, n. 1170/2004, n. 7178/2004, n. 6542/2004, n. 14003/2004, n. 9707/2003), essendo orientamento giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilita’ del ricorso per Cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui e’ proposto, non puo’ essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto. (Cass. n. 20454/2005; n. 14075/2002), essendovi il preciso onere, ribadito ed esplicitato con le novelle introdotte dall’art. 366 c.p.c., n. 6) e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, di indicare in modo puntuale gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonche’ le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e dovendo contenere, in se’, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimita’ la possibilita’ di provvedere, ex actis, al diretto controllo della decisivita’ dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 849/2002; n. 2613/2001, n. 9368/2006;
n. 1014/2006 ; n. 22979/2004).
4 ter – Il mezzo, in vero, investe la decisione impugnata denunciando la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 per avere la CTP respinto l’eccezione e la CTR ignorato la questione. Nulla e’ detto in ordine ai motivi di appello, non viene chiarito se la sentenza di primo grado e’ stata gravata di specifico mezzo relativo alla questione del condono, non e’ curata la relativa trascrizione e, neppure, vien fatto idoneo riferimento al contenuto dello stesso.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con il rigetto del ricorso per inammissibilita’, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidasi degli applicati principi, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010