Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6537 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9369-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VINCENZO MARTORANA;

– ricorrente-

contro

PRODUTTORI LATTE AMATRICE COOPERATIVA SCRL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CRISTINA COLACINO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

G.M. aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Rieti gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 26.516,06 in favore della Cooperativa Produttori Latte Amatrice a titolo di importo residuo dovuto quale socio conferitore per la sottoscrizione di 5.435 azioni del valore nominale di 20.0000, per un impegno complessivo equivalente ad Euro 56.138,86, in ragione dell’aumento di capitale deliberato il 30/9/2001;

G.M. aveva anche proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dalla Cooperativa della somma di Euro 83.013,08, di cui Euro 56.138,86, per restituzione del capitale e Euro 26.874,22 a titolo di indebito, nonchè domanda riconvenzionale subordinata volta a ottenere quantomeno la compensazione della pretesa avversaria con quanto da lui versato a titolo di capitale e il pagamento del residuo a suo favore;

con sentenza del 24/10/2017 il Tribunale di Rieti ha revocato il decreto opposto, ha dichiarato che nulla era dovuto dal sig. G., ha condannato la Cooperativa a pagare all’attore la somma di Euro 5.652,82, oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito, e Euro 288,49, oltre interessi a titolo di liquidazione della quota in seguito al recesso dalla società; con sentenza del 11/1/2019 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dalla Cooperativa e, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha condannato G.M. a pagare alla Cooperativa la somma di Euro 26.516,49, oltre interessi e le spese di lite del doppio grado;

avverso la predetta sentenza dell’11/1/2019, notificata il 14/1/2019, ha proposto ricorso per cassazione G.M. con atto notificato il 13/3/2019, al quale ha resistito con controricorso la Cooperativa Produttori Latte Amatrice con atto notificato il 21/4/2019; con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente ha denuncitoa omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento al fatto storico, pacificamente riconosciuto fra le parti, dell’avvenuta trattenuta di 2 centesimi per litro di latte conferito, nonchè a tutti gli elementi di fatto, documentalmente provati, idonei a determinare la corretta imputazione e destinazione di tale trattenuta, come correttamente ritenuto dalla sentenza di primo grado e dalla consulenza tecnica d’ufficio;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

con atto del 20/1/2021, depositato il 22/1/2021 il difensore del ricorrente, dichiarandosi munito dei necessari poteri, ha rinunciato al ricorso, e che tal atto è sottoscritto per accettazione dal difensore della controricorrente, lui pire dichiaratosi munito dei necessari poteri;

con tale atto i due difensori danno conto altresì della pregressa transazione della controversia in data 25/10/2019, con la regolazione di tutti gli aspetti della controversia; ritenuto che per effetto della rinuncia accettata il giudizio debba essere dichiarato estinto a norma dell’art. 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese, anche a prescindere dalla concordemente riferita cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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