Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6537 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 09/03/2020), n.6537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16826/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Cantina Levorato s.r.l.;

– intimata non costituita –

e nei confronti di:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.;

– intimata non costituita –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 01/01/2016, depositata il 4 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Cons. Marco Dinapoli.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Letto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro-tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 01/01/2016 depositata in data 4 gennaio 2016 con cui, in accoglimento dell’appello proposto dalla Cantina Levorato s.r.l. avverso il capo della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia n. 345 in data 9 giugno 1964 che aveva provveduto diversamente sul regime delle spese processuali, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

1.1- Rilevato che: -l’Agenzia ricorrente ha proposto un solo motivo di ricorso, lamentando la nullità della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., comma 4), per violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, perchè avrebbe disposto, a suo dire, la compensazione delle spese processuali al di fuori delle ipotesi previste dalle norme indicate; – per detto motivo l’Agenzia ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese, diritti e onorari.

1.2- Dato atto che le parti intimate dalla ricorrente non si sono costituite nel presente giudizio.

1.3- All’esito dell’adunanza svoltasi in data odierna.

2.1- Rilevato che la sentenza impugnata, avendo deciso soltanto sul capo relativo alle spese della sentenza di primo grado, ne ha verificato la regolamentazione con riferimento alla norma applicata dal giudice di primo grado, che, prima della riforma dell’art. 92 c.p.c., introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, prevedeva la possibilità che la compensazione delle spese venisse disposta anche per “giusti motivi”.

2.2- Rilevato inoltre che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

3.- Ritenuto pertanto che la censura mossa dalla ricorrente sia infondata, per cui il ricorso debba essere rigettato, senza obbligo di spese per l’Agenzia, in quanto la controparte non si è costituita nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA