Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6536 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAGLIARDI

CIRO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell’avvocato RONCHIETTO

CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGLIONE FRANCESCO

giusta delega a margine del controricorso;

FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE, in persona del Direttore Generale Prof.

S.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 49 C/0 ST. BERNARDINI, presso lo studio dell’avvocato

PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato AVITABILE GIUSEPPE giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3459/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 10/04/2007, depositata il 09/11/2007;

R.G.N. 384/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per la nammissibilità’ del ricorso e

in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il dottor D.M.A. e la Fondazione Giovanni Pascale per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei subiti a causa di un errore diagnostico, quantificati in L. un miliardo o di altra somma da determinare.

Deceduta l’attrice nel corso del giudizio di primo grado il procedimento era riassunto dagli eredi M.M., Me.

M.L. e M.P..

Il Tribunale rigettava la domanda, con compensazione delle spese.

Gli eredi proponevano appello che veniva respinto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10-4-2007.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione M. M. con un solo articolato motivo con cui denunziava insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione.

Si difendevano con controricorso il dottor D.M. e la Fondazione Pascale.

Presentavano memoria ex art. 378 c.p.c. M.M. e d.M. A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve osservarsi che, pur essendo indiscutibilmente fondato il rilievo formulato dal resistente D.M. con riguardo alla mancata partecipazione al giudizio degli altri eredi di C. L., litisconsorti necessari per ragioni processuali, il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo in presenza di una evidente ragione di inammissibilita’ del ricorso, quale si rileva nel caso di specie, impone invero di definire con immediatezza, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilita’, il ricorso stesso senza che si debba pervenire allo stesso esito definitorio dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 2010.

Il ricorso e’ inammissibile in quanto sotto l’apparente denunzia di vizio di motivazione in realta’ chiede a questa Corte di valutare in modo diverso da quello fatto proprio dai giudici di merito le risultanze probatorie, per adottare una ricostruzione del fatto in contrasto con quella motivatamente ritenuta dai giudici di merito.

Tale valutazione e’ preclusa a questa Corte di legittimita’ in presenza di una ricostruzione dei fatti sorretta, come nel caso di specie, da motivazione logica e non contraddittoria.

Inoltre il ricorso, soggetto alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c. vigente all’epoca del deposito della sentenza di Appello, e’ completamente privo del momento di sintesi con la chiara indicazione delle ragioni per cui si ritiene omessa,insufficiente o illogica la motivazione.

In considerazione dell’oggetto della controversia, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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