Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6536 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

V.R., residente a (OMISSIS);

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 27/40/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 40, in data 15/05/2008, depositata

il 16 maggio 2008;

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23061/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 27/40/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 40, il 15.05.2008 e DEPOSITATA il 16 maggio 2008. Con tale decisione, la C.T.R., ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2000 al 2003, e’ affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonche’ insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Alle censure formulate con i due mezzi puo’ rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) A impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007) sia pure rifacendosi al principio di autosufficienza (Cass. n. 6225/2005, n. 5148/2003); infatti, il ricorrente per Cassazione deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo. (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonche’ i vizi logici e giuridici della motivazione(Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

4 bis – Nel caso, i mezzi non risultano formulati in coerenza ai richiamati principi, perche’, mentre i giudici di merito hanno accolto la domanda di rimborso, per avere ritenuto che l’attivita’ espletata non fosse connotata da autonomia organizzativa, nel senso e nei limiti fissati dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, per assenza di dipendenti, collaboratori esterni ed investimenti significativi, l’Agenzia non indica idonei elementi, che ove presi in considerazione avrebbero potuto indurre a decisione di segno opposto, e le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente, facendo apodittiche asserzioni ed argomentando genericamente.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA