Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6536 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8764-2019 proposto da:

COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE CARUSO, ISABELLA PALNIIOTTI, DOMENICO CUOCCI MARTORANO;

– Ricorrente –

F.F., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2198/2018 della COW1T. D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 28/12/2018 la Corte di appello di Bari ha rigettato, con aggravio di spese, l’impugnazione per revocazione proposta ex art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 398 c.p.c. dal Comune di Barletta avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 77 del 29/1/2014, che aveva accolto la domanda proposta da F.F. e F.A., proprietari di un terreno edificatorio sito in Barletta e censito al catasto al (OMISSIS), di m.q. 2932, espropriato dal Comune con decreto del 6/8/2008 e aveva determinato l’indennità di esproprio in Euro 439.800,00, sulla base di un valore di Euro 150 al m.q.;

il Comune di Barletta aveva sostenuto che la sentenza era basata di un errore di fatto e sulla supposizione di fatti la cui verità era incontestabilmente esclusa dagli atti processuali, ossia che i suoli espropriati ricadessero in zona B-B5, di maggior pregio rispetto alla zona C, in cui erano effettivamente inclusi, con la conseguente attribuzione di un valore di mercato superiore;

avverso la predetta sentenza, notificata in data 9/1/2019, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Barletta svolgendo due motivi, mentre gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di legittimità;

è stata proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

ritenuto che:

con il primo motivo proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, per la ritenuta inesistenza dell’errore revocatorio, nonostante fosse stato accertato che effettivamente la sentenza impugnata era caduta in errore nella tipizzazione dell’area oggetto di esproprio, qualificata in zona B e non in zona C;

il motivo, relativo all’esistenza dell’errore, è inammissibile perchè non specifico e pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla non decisività, o ancor meglio sull’irrilevanza decisoria, dell’errore circa la zona di inclusione dei terreni espropriati, considerato esistente e semplicemente materiale;

a tal fine la Corte territoriale, a pagina 5, penultimo capoverso, e a pagina 6, aveva chiarito che l’errore nell’indicazione della zona non aveva prodotto alcuna conseguenza nella determinazione dell’indennità, poichè la Corte di appello nella sentenza n. 77/2014, oggetto di impugnazione per revocazione, si era basata sul criterio sintetico comparativo e su specifici atti di compravendita prodotti dalle parti, finendo con il riconoscere lo stesso valore al metro quadro del suolo già accertato con altra precedente sentenza n. 449/201 per terreni ricompresi nel medesimo perimetro territoriale (zona (OMISSIS)); inoltre la sentenza in questa sede impugnata ha chiarito che nella precedente sentenza n. 77/2014, oggetto di impugnazione per revocazione, la Corte di appello aveva aderito alle tesi del consulente tecnico di parte attrice, e non alle conclusioni del consulente d’ufficio, perchè costui si era basato per le sue valutazioni su atti di compravendita troppo risalenti nel tempo, e aveva quindi preferito attestarsi su una media di valori ritratti da precedenti decisioni della stessa Corte di appello, per terreni espropriati nella stessa zona e nello stesso periodo temporale;

con il secondo motivo proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per la ritenuta irrilevanza dell’errore revocatorio accertato, la cui influenza e decisività emergeva tanto nella sentenza oggetto di revocazione, quanto secondo la corretta prospettazione logico-giuridica della questione;

il secondo motivo, in tema di decisività dell’errore, appare defocalizzato e quindi anch’esso inammissibile, poichè non censura specificamente e tantomeno confuta la ragione addotta dalla Corte di appello a sostegno della sua decisione, basata sugli elementi tenuti presenti nella sentenza oggetto di revocazione per la determinazione con il metodo sintetico-comparativo del valore venale del fondo e conseguentemente per la determinazione dell’indennità, rispetto ai quali l’erronea indicazione in premessa della classificazione della zona, esplicitamente ritenuta provocata da un mero errore materiale, non risultava aver prodotto alcuna conseguenza;

del tutto irrilevante, infine, appare, il riferimento a diverse valutazioni espresse in altri arresti giurisprudenziali della stessa Corte barese;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza provvedimenti sulle spese, in difetto di costituzione delle parti intimate.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA