Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6536 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 09/03/2020), n.6536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16525/2016 R.G. proposto da:

I.U. Servizi Energetici s.r.l., (già L.M. Petroli s.r.l.), in

persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Paolo Di Gravio, elettivamente domiciliata presso

il suo studio in Roma, via Piediluco n. 9, giusta procura notarile

allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del

precedente difensore deceduto;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Segreteria della Sezione 1 della Commissione Tributaria Regionale di

Romagna;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 36/01/2012, depositata il 15 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Cons. Marco Dinapoli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.-La L.M. Petroli s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso un avviso di accertamento nei suoi confronti emesso dall’Agenzia delle dogane di (OMISSIS) per l’anno di imposta 1998, per le accise dovute sulla fornitura di gasolio da riscaldamento a Poste Italiane s.p.a. effettuata avvalendosi di falsi documenti accompagnatori.

1.1- La Commissione tributaria provinciale di Bologna respingeva il ricorso con sentenza n. 83/09/08 depositata il 6 giugno 2008.

2.- La contribuente proponeva appello avverso la sentenza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva appello incidentale.

2.1-La Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 36/01/2012 depositata il 15 marzo 2012 rigettava l’appello principale e dichiarava improcedibile l’appello incidentale.

3.- La I.U. Servizi Energetici (già L.M. Petroli s.r.l.) ricorre per cassazione avverso la sentenza chiedendone l’annullamento con rinvio al giudice a quo, vinte le spese. Sostiene infatti di non avere ricevuto comunicazione della data di trattazione dell’appello, in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 17. 3.1- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso ed eccepisce la tardività del ricorso principale, chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione di legge.

4.- La causa viene decisa nell’adunanza del 17 aprile 2019.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5.- Il ricorso è inammissibile, perchè tardivamente proposto, a distanza di oltre quattro anni dal deposito della sentenza impugnata. Infatti l’omessa comunicazione della data di trattazione dell’appello da parte della segreteria della Commissione tributaria regionale non impedisce la decorrenza del termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., che decorre appunto “indipendentemente dalla notificazione”. La norma è espressione di un principio di carattere generale diretto a garantire sicurezza e stabilità dei rapporti giuridici (Cass. sez. un. 1 dicembre 1994 n. 954).

5.1- Non trova applicazione pertanto al caso di specie l’art. 327 c.p.c., comma 2, che riguarda la diversa ipotesi della parte contumace, e che non è estensibile analogicamente ad ogni ipotesi di error in procedendo, senza che ne derivi per questo la violazione del diritto di difesa, attesa la disponibilità dei mezzi di impugnazione.

6.- In conclusione, il ricorso va rigettato perchè inammissibile. Le spese processuali possono essere compensate per gravi ed eccezionali ragioni (C. Cost. 19 aprile 2018 n. 77), ravvisabili nella particolarità della vicenda processuale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali fra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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