Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6535 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28784/2019 proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento – Sede di

Bolzano, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

B.A.;

– ricorrente –

contro

D.S.M., nella qualità di tutore del minore I.N.,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Dal

Medico Dario, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE

DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Il procuratore Generale della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte d’appello di Trento con sede in Bolzano ricorre, nei confronti di D.S.M., nella qualità di tutore di I.N., contro il decreto dell’11 settembre 2019 con cui la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha accertato che la data di nascita di I.N. va fissata al (OMISSIS), disponendo per conseguenza il mantenimento della misura di accoglienza in atto nonché la tutela del minore fino al raggiungimento della maggiore età.

2. – D.S.M., nella qualità di tutore di I.N. resiste con controricorso.

3. – Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il ricorso afferma che la fattispecie esaminata dalla Corte territoriale non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 19 bis, comma 8, che viene in considerazione solo quando, in seguito all’espletamento di un colloquio col minore, a mezzo di personale qualificato, dopo l’acquisizione di un documento anagrafico ed eventualmente di un accertamento sociosanitario, permangano dubbi sulla minore età di un soggetto, mentre, nel caso in esame, la minore età del menzionato non poteva essere presunta, essendo viceversa certa la sua maggiore età, come era emerso dalla istruttoria svolta dal Tribunale per i minorenni.

RITENUTO CHE:

5. – Il ricorso è inammissibile per due ragioni.

5.1. – Da un lato, difatti, esso non pone in discussione il significato e la portata applicativa del citato art. 19 bis, ma l’applicazione concretamente fattane dal giudice di merito, il quale ha osservato che la difesa di I.N. aveva depositato copia dell’atto di nascita del medesimo, aggiungendo che non risultavano elementi concreti tali da far dubitare della autenticità e veridicità del documento, ovvero della sua traduzione, tanto più che la norma richiamata prevede una presunzione che può essere vinta solo da prova contraria, nella specie mancante.

5.2. – Dall’altro lato, il ricorso non si cimenta con l’autonoma ratio decidendi concernente l’accertamento, in positivo, dell’età del soggetto sulla base di un certificato di nascita della cui autenticità non v’era ragione di dubitare.

Invero, nel procedimento teso all’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato, le sue dichiarazioni alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull’età effettiva, ma costituiscono il presupposto per l’attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico, all’esito del quale il Tribunale per i minorenni deve avvalersi anche dell’accertamento sanitario che indichi il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all’età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell’età, andrà applicata la regola presuntiva della minore età (Cass. 5936/2020). Nella specie, come si è detto, il documento anagrafico c’e’ ed è stato ritenuto attendibile dalla Corte d’appello.

E questa ratio decidendi non è censurata.

6. – Quanto alle spese, l’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico (Cass. 19711/2015; Cass. 20652/2011).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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