Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6535 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEOLI

MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TIBERINA PETROLI TIBER SRL, (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico Dott.ssa G.A.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 95, presso lo studio

dell’avvocato GARONE GIANFRANCESCO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

F.LLI IOVINE SNC, (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico

sig.ra J.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato POLI MARIA GRAZIA giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e sul ricorso n. 404 del 2007 proposto da:

F.LLI JOVINE SNC, (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico

sig.ra J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato POLI MARIA GRAZIA giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEOLI

MASSIMO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

PONTEDERA, emessa 13/10/2005, depositata il 31/10/2005; R.G.N.

578/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato BENITO PANARITI;

udito l’Avvocato MASSIMO SERRA (per delega Avvocato GIANFRANCESCO

GARONE);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

” A.”, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ A. ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della F.lli Iovine per residuo credito per forniture di carburante. L’ingiunta s’oppose chiedendo la compensazione del suo debito con il credito vantato nei confronti dell’ A. per i danni che sosteneva aver subito il mezzo di sua proprieta’ a causa di un rifornimento di carburante misto ad acqua. L’ A. chiamo’ in giudizio la Tiberina Petroli, proprietaria del distributore di carburante. Il g.d.p. dichiaro’ compensati i crediti. La sentenza e’ stata confermata dal Tribunale di Pisa, tranne che per la parte relativa al regolamento delle spese.

Propongono separati ricorsi per cassazione l’ A. (attraverso quattro motivi) e la F.lli Iovine (attraverso tre motivi). Rispondono con controricorso l’ A., la F.lli Jovine e la Tiberina Petroli Tiber s.r.l.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1 – IL RICORSO DELL’ A..

Il primo motivo censura la sentenza per non avere accolto la domanda, proposta in appello, di ammissione dell’interrogatorio, delle testimonianze, della CTU e del documento costituito dal rapporto della ditta che provvide alla riparazione della cisterna del gasolio.

Il secondo motivo censura la sentenza per non avere motivato in ordine alla richiesta di giuramento decisorio.

Il terzo motivo censura la sentenza per avere ritenuto il comodatario A. soggetto alla responsabilita’ ex art. 2051 c.c. e non agli obblighi di custodia specifici imposti dal comodato.

Il quarto motivo lamenta che il giudice non abbia ritenuto la Tiberina Petroli Tiber responsabile per danni cagionati da rovina della cosa.

Tutti i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Quanto all’ammissione delle prove richieste in appello, si tratta di potere discrezionale del giudice, non censurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato.

A tal riguardo occorre ribadire che, in tema di giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilita’ di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie gia’ acquisite, indispensabili, perche’ dotate di un’influenza causale piu’ incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; tale facolta’ va peraltro esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilita’, positivo o negativo, deve comunque essere espresso in un provvedimento motivato (tra le piu’ recenti, cfr. Cass. n. 21980/09).

Nella specie, la sentenza spiega in modo esauriente e logico sia che le richieste istruttorie sono inammissibili, sia che la tesi dell’ A. (far risalire l’inquinamento del gasolio alla presenza di fori sulla cisterna) non e’ fondata per una serie di ragioni: perche’, verificatosi il guasto, il comodatario aveva il dovere di interrompere l’uso dell’impianto, denunziare immediatamente l’inconveniente alla societa’ proprietaria ed astenersi da qualsiasi condotta; perche’, invece, egli stesso provvide allo spurgo, pago’ la ditta specializzata che ne era stata incaricata e cosi’, modificando la situazione, impedi’ la ricerca delle reali cause dell’inquinamento; perche’ la vetrificazione della cisterna avvenne almeno dieci giorni dopo il rifornimento dannoso; perche’ non puo’ escludersi che il danno alla vettura della F.lli Iovine fosse dipeso da cause diverse dalla rottura della cisterna; perche’, a distanza di otto anni dai fatti (il tempo passato fino al giudizio d’appello), provare “la presenza o meno di fori sulla cisterna appare operazione di dubbia praticabilita’ e quindi non decisiva”; perche’, comunque, l’ A. doveva astenersi dal modificare lo stato dei luoghi ed attivarsi per un eventuale accertamento tecnico preventivo.

Da tutte queste ragioni la sentenza deduce, dunque, la mancanza di decisivita’ della prova richiesta in ammissione.

Quanto al deferimento del giuramento decisorio, il ricorso e’ inammissibile per difetto d’autosufficienza, in quanto il ricorrente non spiega neppure in che termini ed a chi esso fosse rivolto.

Quanto all’applicazione della disposizione dell’art. 2051 c.c., essa e’ corretta, posto che l’azione e’ stata sin dall’origine proposta dal terzo danneggiato contro il gestore/custode dell’impianto di distribuzione.

La questione relativa all’applicazione della disposizione di cui all’art. 2053 c.c. e’ affatto nuova e, come tale, inammissibile in cassazione.

2. – IL RICORSO DELLA F.LLI IOVINE. Il primo motivo censura la sentenza per avere, per un verso, rigettato l’appello incidentale della stessa F.lli Iovine e, per altro verso, annullato il punto 8 della prima sentenza che aveva condannato la societa’ al pagamento del 4 10% delle spese legali in favore della Tiberina Petroli. Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha motivo di dolersi di una statuizione a se’ favorevole.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano che il giudice d’appello abbia interamente compensato le spese di entrambi i gradi tra la F.lli lovine e l’ A.. Il motivo e’ inammissibile, in quanto al giudice che provvede sulle spese di lite e’ vietata soltanto l’attribuzione delle stesse a carico della parte vincitrice, potendo al contrario sempre procedere alla relativa compensazione laddove ne rinvenga e ne spieghi la ragione. Nella specie, le ragioni della compensazione sono congruamente e logicamente esposte a pag. 4 della sentenza.

In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti, con conseguente, intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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