Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6535 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1196/2011 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A., C.F. (OMISSIS), già

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

MARIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO DI MATTIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE DATI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 548/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/05/2010 R.G.N. 1270/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato LA SPINA GIOVANNI per delega Avvocato MARIANI

MICHELE e l’Avvocato MARESCA ARTURO;

udito l’Avvocato DI MATTIA GIANCARLO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.P., dipendente della Cassa di Risparmio di Lucca (oggi Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a.), aderì dal 1 ottobre 2002 al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, istituito con D.M. 28 aprile 2000, n. 158. Egli fu ammesso a fruire dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito dal momento della cessazione dell’attività lavorativa fino alla maturazione del periodo minimo di contribuzione per usufruire della pensione di anzianità, con contemporaneo accreditamento della contribuzione. Sul presupposto che la contribuzione figurativa da versare all’Inps era stata calcolata dalla Banca sulla sola retribuzione ordinaria, senza cioè tener conto del lavoro straordinario svolto, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca la Cassa di Risparmio e chiese, nel contraddittorio anche dell’Inps, che fossero rideterminati i contributi figurativi e la società fosse condannata al pagamento degli esatti importi all’Inps.

2. Il Tribunale accolse la domanda e la decisione è stata confermata, con sentenza pubblicata in data 4 maggio 2010, dalla Corte d’appello di Firenze che ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa di Risparmio.

A sostegno del decisum, la corte territoriale – partendo dalla premessa che nel nostro ordinamento la contribuzione utile ai fini previdenziali è commisurata agli emolumenti corrisposti per compensare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative (L. n. 153 del 1969, art. 12) – ha ritenuto che la disposizione contenuta nel D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, u.p., deve essere letta e interpretata nel senso che la retribuzione a cui riferirsi per il calcolo della contribuzione figurativa deve tener conto di “tutto quanto percepito dal lavoratore – ivi compresa la retribuzione del lavoro straordinario – nel corso dell’anno precedente considerato un arco temporale sufficiente per estrapolare una quota mensile rappresentativa della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in attività”.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa di Risparmio sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il G., mentre l’Inps deposita procura in calce alla copia del ricorso notificato ai soli fini di partecipare alla discussione orale della causa. Il Banco Popolare soc.coop., già Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno, deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, ora Banco Popolare soc.coop., denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, lamentando che la Corte territoriale ha determinato la base di calcolo della contribuzione figurativa sulla base di una media annuale della retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, e dunque comprensiva anche dello straordinario, priva di aggancio testuale con la norma indicata, la quale fa invece riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, ovvero ad un concetto di retribuzione che non può includere gli emolumenti per il lavoro straordinario nè altri emolumenti che suppongono la prestazione effettiva del lavoro, trattandosi dei periodi di sospensione dell’attività.

2. Il motivo è fondato, alla luce di quanto già deciso da questa Corte con la sentenza del 18 agosto 2016, n. 17162 (v. pure Cass. 7 luglio 2016, n. 13873), a cui questo Collegio intende dare continuità. E’ opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.

Il Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158 del 2000, è stato istituito in attuazione della L. n 662 del 1996, art. 2, comma 28 (norma abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, comma 47, lett. a), il quale così disponeva: “In attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.. sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”.

La norma disponeva, per quanto qui di interesse, che “Nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi”.

Il D.M. n. 158 del 2000, che ha approvato il regolamento istitutivo presso l’INPS del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, ha previsto le prestazioni erogate dal Fondo tra cui, per quel che qui rileva, “b) in via straordinaria: l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e il versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo”. Era altresì previsto che “Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale” (art. 5, comma 1, lett. b).

L’art. 10, comma 12, del D.M., disponeva che “La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7”. Quest’ultimo comma prevedeva che “La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata”.

La Corte territoriale ha ritenuto di interpretare la norma nel senso che la base di calcolo della contribuzione da destinare al predetto Fondo è costituita dalla retribuzione effettivamente percepita, e deve essere determinata sulla base della media della retribuzione annuale da cui poi calcolare la retribuzione giornaliera pari a 1/3600 di tutto quanto percepito.

Tale lettura non è però rispettosa del dato letterale, il quale invece rinvia alle disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e dunque ad un concetto di retribuzione non effettivo, ossia non comprensivo di emolumenti che siano strettamente dipendenti dalla effettività delle prestazioni lavorative.

Come si visto, la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui del D.M. n. 158 del 2001, art. 10, comma 7, che al riguardo stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Il riferimento alla retribuzione dell’ultima mensilità non significa che nel computo dell’importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all’importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all’ultimo mese del rapporto per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonchè al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull’importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione (così Cass. 18/08/2016, n. 17162).

La riprova della correttezza di tale interpretazione può trarsi da due diversi argomenti: il primo è dato dal fatto che la stessa Corte, a fronte della estrema variabilità dell’ultima retribuzione effettiva, – nella quale il lavoro straordinario può risultare non solo eventuale ma anche diversamente compensato secondo il meccanismo previsto dalla contrattazione collettiva, – ha ritenuto di individuare quello che la stessa Corte definisce una “sorta di prototipo” dell’ultima mensilità, ricorrendo alla media annuale della retribuzione mensile, finendo in tal modo per creare un criterio di determinazione della retribuzione mensile non previsto, neppure implicitamente, dalla norma in esame; il secondo emerge dalla constatazione che, così interpretato del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, si finisce per negare un qualsiasi significato alla contrattazione collettiva nazionale, cui invece rinvia la norma indicata.

Ulteriore argomento, pure segnalato dalla difesa della ricorrente, è desumibile dal concetto di retribuzione contenuto nel contratto collettivo nazionale applicabile alla vicenda in esame. L’art. 79 del CCNL 1998 dispone che le voci che compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità e, ove spettino, indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.). Tra le voci non è incluso il lavoro straordinario, nè argomenti in contrario possono trarsi dall’art. 91 dello stesso CCNL, posto pure a base della decisione della corte territoriale, dal momento che la norma si limita a stabilire le modalità di esecuzione delle prestazioni aggiuntive, del lavoro straordinario, nonchè dei criteri di recupero, senza che da ciò possa trarsi la riprova che il lavoro straordinario rientri nella nozione di retribuzione come definita dal contratto collettivo.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendoci necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della originaria domanda del G.. L’obiettiva controvertibilità della questione interpretativa sottesa al presente giudizio, attestata anche dalle differenti opzioni adottate dai giudici di merito, sorreggono la decisione di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del G.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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