Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6535 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17211-2020 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CARACCIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURA DELLA. REPUBBLICA DI LECCE;

-intimata –

avverso il decreto N. R.G. 1985/2020 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 26/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di A.P., proveniente dal (OMISSIS).

Questi – dopo avere narrato di avere avuto degli episodi di epilessia in patria, che i medici non erano stati in grado di risolvere, di essersi rivolto ad un pastore – per iniziativa della madre – e di avere lasciato il paese dopo avere saputo che questi eventi erano dovuti alla maledizione della nonna, rispetto alla quale questa era l’unica soluzione – aveva richiesto, con esito negativo, l’accertamento del proprio status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria 14 lett. a), b) e c), sostenendo che in (OMISSIS) sussiste la violazione dei diritti umani e il rischio di danno grave.

2. Con il secondo e con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5 T.U. immigrazione in merito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, anche sotto il profilo della mancata considerazione della situazione personale del ricorrente.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione.

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha assolto all’onere di cooperazione istruttoria volta ad accertare le condizioni socio/politiche del (OMISSIS) nei limiti dovuti, attesa la ravvisata inattendibilità del richiedente non censurata – (Cass. n. 16925 del 27/06/2018; Cass. n. 16925 del 11/08/2020; Cass. n. 10286 del 29/05/2020), giungendo a conclusioni opposte a quelle auspicate dal ricorrente, non validamente censurate con l’indicazione di fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame. La disamina della richiesta di protezione umanitaria è conforme ai principi di legittimità (Cass. 23/2/2018, n. 4455) e la mancata integrazione in Italia è frutto di un accertamento in fatto non censurato in conformità alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè il ricorrente indica alcun fatto decisivo tempestivamente dedotto di cui sia stato omesso l’esame.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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