Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6535 del 05/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6535 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 14733-2012 proposto da:
PASSAVANT IMPIANTI SPA 00805640158,

in persona del

legale rappresentante pro tempore ed Amministratore
Delegato Ing. ROBERTO TELLARINI, domiciliata ex lege
in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata

2015
2422

e difesa dall’avvocato

FABRIZIO BADO’ giusta procura speciale in calce al
ricorso;
ricorrente
contro

COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco pro tempore

1

Data pubblicazione: 05/04/2016

Dott.

ALESSIO

nella

CHIAVETTA

qualità

di

rappresentante legale pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO HUOZZ1 19 Yal_ A,
presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA SUCCT,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO D’ELETTO

controricorrente

avverso la sentenza n. 4048/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2011, R.G.N.
9626/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato FABRIZIO BADO’;
udito l’Avvocato GIORGIO MAllONE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

giusta procura speciale in calce al controricorso;

R.g.n. 14733-12 (ud. 4.12.2015)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. La s.p.a. Passavant Impianti ha proposto ricorso per cassazione
contro il Comune di Nettuno avverso la sentenza del 3 ottobre 2011, con la
quale la Corte d’Appello di Roma ha provveduto a seguito di rinvio disposto
dalla sentenza di questa Corte n. 26294 del 2007.

Con tale sentenza era stata cassata la precedente statuizione di
declaratoria di inammissibilità dell’appello contro la sentenza resa in primo
grado dal Tribunale di Velletri il 12 settembre 2000, osservandosi da parte di
questa Corte che quel giudice aveva qualificato la controversia come
opposizione all’esecuzione e che, dunque, erroneamente la Corte capitolina
aveva dichiarato inammissibile l’appello nel presupposto che la controversia
fosse un’opposizione agli atti esecutivi.
§2. Con la sentenza emessa in sede di rinvio e qui impugnata la Corte
capitolina, decidendo sull’appello della qui ricorrente contro la sentenza del
tribunale velletrano ha disatteso — per quanto in questa sede ancora interessa il terzo motivo di appello.
§3. Al ricorso per cassazione, che propone un unico mezzo relativo al
rigetto di detto terzo motivo, ha resistito con controricorso il Comune di
Nettuno.
§4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c. “violazione e falsa applicazione dell’art. 2929 cod. civ.”.
Tale motivo si duole del rigetto del terzo motivo di appello avverso la
sentenza del Tribunale di Velletri.

3
Est. Cons. R ffaele Frasca

R.g.n. 14733-12 (ud. 4.12.2015)

Con detto motivo la qui ricorrente ed allora appellante si era doluta che il
Tribunale, dopo avere accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dal
Comune di Nettuno avesse dichiarato la conseguente nullità dell’ordinanza di
assegnazione del credito pignorato (con pignoramento presso terzi) alla stessa
ricorrente, creditrice pignorante, anziché escludere tale conseguenza alla
estendesse anche all’acquirente e all’assegnatario che nel contempo fossero
creditori procedenti.
La Corte d’Appello ha disatteso il motivo così argomentando: «l’art.
2929 c.c. statuisce che la nullità degli atti esecutivi, che hanno preceduto la
vendita o l’assegnazione, non ha effetto riguardo all’acquirente o
all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Il
riferimento al creditore procedente è indice inequivoco che tale disposizione
non si applica ovviamente nel caso in cui la rilevata nullità sia stata
determinata come nel caso in esame, dallo stesso creditore procedente altresì
assegnatario della somma>>.
§1.1. Ora, la critica a tale motivazione viene svolta assumendo che con
essa la Corte territoriale avrebbe inteso dire che <>.
Viceversa, secondo la ricorrente (che evoca Cass. n. 193 del 2003), nel
caso di specie mancava la prova della collusione, nel senso di una intesa
segreta a scopo di frode, ma anzi ne difettava il presupposto soggettivo,
costituito dalla diversità fra creditore procedente e assegnatario, occorrendo
secondo l’art. 2929 c.c. la diversità fra tali soggetti.
La prospettazione è in sostanza che l’unica eccezione alla verificazione
dell’effetto dell’art. 2929 c.c. si dovrebbe rinvenire nel caso della collusione
fra due soggetti distinti.

Est. Cons. Raffaele Frasca

stregua dell’art. 2929 c.c. reputando che l’effetto salvifico di cui alla norma si

R.g.n. 14733-12 (ucl. 4.12.2015)

Difettando nella specie tale distinzione, la nullità del processo esecutivo
sotto il profilo del mancato rispetto del termine dilatorio per il pignoramento
secondo la normativa applicabile al Comune come pubblica amministrazione
sarebbe stata addebitata ad essa ricorrente erroneamente e l’effetto di
indifferenza dell’assegnazione rispetto alle nullità del processo esecutivo,
§2. Il motivo è infondato, anche se la giustificazione della disposta
caducazione dell’ordinanza di assegnazione deve rinvenirsi sulla base di una
motivazione diversa da quella enunciata dalla Corte territoriale.
§2.1. Si deve, innanzitutto rilevare che il motivo almeno nella sua prima
parte si profila inammissibile per mancanza di correlazione con la
motivazione della sentenza impugnata.
In tale prima parte si postula, infatti, che la Corte territoriale abbia
ritenuto esistente una situazione di collusione fra la ricorrente come creditrice
procedente e come assegnataria per il sol fatto, parrebbe, che l’una e l’altra
qualità si siano radicate nello stesso soggetto.
In realtà, la pur scarna motivazione della sentenza impugnata non
afferma affatto quanto ipotizzato dalla ricorrente: essa sembra solo avere
desunto dalla previsione di una rilevanza della posizione del creditore quando
egli ha colluso con l’aggiudicatario o l’assegnatario e, quindi, in una
situazione in cui sia soggetto distinto da essi, la conseguenza che, allorquando
ricorra una situazione per cui aggiudicatario o assegnatario si identifichino
nello stesso creditore, essa si collocherebbe al di fuori della regola dell’art.
2929 c.c., per cui le nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o
l’assegnazione non hanno effetto — salvo appunto il caso di collusione —
ri guardo all’acquirente o all’assegnatario.

§2.2. La scarna motivazione adottata dalla sentenza capitolina, sotto tale
profilo, rappresenta l’espressione di un principio ovvio di esegesi dell’art.
2929 c.c.
Est. Cons. Lae1e Frasca

previsto dalla detta norma, sarebbe stato a torto negato dalla Corte territoriale.

R.g.n. 14733-12 (ud. 4.12.2015)

Principio che, proprio prendendo spunto dalla previsione dell’eccezione
all’insensibilità delle nullità nel caso di collusione fra il creditore e
l’aggiudicatario, individua la ratio della stessa, tenuto conto che non sono
comprese nell’àmbito della disposizione le nullità relative alla vendita o

.

dell’assegnatario in quanto terzi ed in quanto soggetti che non hanno

contribuito alla determinazione della nullità. Per cui, allorquando invece vi sia

all’assegnazione, nell’esigenza di garantire la posizione dell’aggiudicatario o

stata collusione con il creditore procedente nella consecuzione dell’acquisto
per aggiudicazione o assegnazione nonostante la pregressa nullità del
procedimento, cioè un’intesa con il medesimo, l’effetto di immunizzazione
dalle dette nullità non avrebbe giustificazione, in quanto avallerebbe una
frode, cioè la preservazione dell’acquisto o dell’assegnazione avvenuti per
effetto di quell’intesa.
Tale principio è stato affermato da una non recente decisione di questa
Corte, cioè da Cass. n. 1968 del 1969, la quale, dopo avere precisato che
<>, ebbe a statuire
che <>.
Dunque, già quella lontana decisione, occupandosi non solo della
posizione dell’assegnatario (o aggiudicatario) in relazione all’art. 2929 c.c. e,
quindi, con riferimento alla verificazione di nullità del processo esecutivo
6
Est. Cons. Ra

Frasca

R.g.n. 14733-12 (ud. 4.12.2015)

prima della vendita o dell’assegnazione, ma anche dell’ipotesi di esecuzione
in mancanza di titolo o in condizioni di mancanza di efficacia, aveva
sottolineato che la tutela di chi abbia conseguito l’assegnazione o
l’aggiudicazione suppone che la relativa posizione non sia stata conseguita
dallo stesso creditore procedente.
nell’ipotesi che si sia verificata una pregressa nullità del processo esecutivo e,
dunque, di esercizio erroneo dell’azione esecutiva quanto al quomodo, tanto
in quella di esercizio dell’azione esecutiva senza titolo o in mancanza della
sua efficacia, il riconoscimento di dette situazioni travolge la posizione di
assegnatario o aggiudicatario conseguita dal creditore procedente e ciò perché
egli non assume la posizione di terzo estraneo, ma è responsabile, almeno sul
piano oggettivo, della patologia della vicenda esecutiva.
Dunque, la Corte territoriale, attribuendo rilevanza al non essere terzo
della creditrice procedente assegnataria, ha applicato un principio
astrattamente corretto.
§2.3. Peraltro, lo ha fatto evocando l’art. 2929 c.c. interpretato nel senso
che esso non tutela l’assegnatario o aggiudicatario quando si identifichino nel
creditore procedente, mentre a rigore, avendo la patologia della vicenda
esecutiva riguardato l’ an del diritto di procedere all’esecuzione forzata (per
non avere la qui ricorrente rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni di
cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile alla vicenda
nella sua formulazione originaria), come del resto è stato sanzionato
dall’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione su tale ragione basata, la
norma da evocare non avrebbe dovuto essere neppure l’art. 2929 c.c., bensì il
principio definitivamente acclarato dalla recente Cass. sez. un. n. 21110 del
2012 nel senso che <>.

§3. Le considerazioni sopra svolte a giustificazione della disposta
correzione della motivazione assorbono anche la seconda parte
del’illustrazione del motivo, nel quale, sempre ragionando sulla base dell’art.
2929 c.c., parrebbe postularsi che tale norma, nell’escludere l’effetto salvifico
della posizione dell’aggiudicatario/assegnatario nel caso di collusione, non
potrebbe giustificare altre esclusioni e quindi quella dell’assegnatario o
aggiudicatario che coincidano con il creditore procedente: s’è già veduto che
8
Est. Cons. itaffaele Frasca

R.g.n. 14733-12 (od. 4.12.2015)

non solo in ambiente di art. 2929 c.c., ma anche in ambiente di
riconoscimento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione nell’an
al momento di inizio della stessa, ambiente nel quale si colloca la vicenda di
cui è processo, la posizione del creditore assegnatario o aggiudicatario non è
in alcun modo preservata.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro
seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori
come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 4
dic

§4. Il ricorso è, dunque, rigettato.

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