Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6534 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.M. (OMISSIS), B.R.

(OMISSIS), C.S. (OMISSIS) in proprio e

quali eredi del Sig. B.O., elettivamente domiciliati in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,rappresentati e

difesi dall’avvocato NUZZACI FABIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell’avvocato

GRASSO ALFIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTI GIOVANNI

ROSARIO con studio in 95024 ACIREALE (CT), VIA PIEMONTE 18 giusta

delega a margine del controricorso;

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona

del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRASSO ROSARIO GIOVANNI giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ZURIGO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso N. 1213 del 2007 proposto da:

ZURICH INSURANCE COMPANY SA (gia’ DANUBIO ASSICURAZIONI S.P.A.) in

persona del legale rappresentante pro tempore Dott. G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato ROUDEL RAOUL, rappresentata e difesa dall’avvocato

SPAGNOLO SANTO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell’avvocato GRASSO ALFIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PATTI GIOVANNI ROSARIO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.S., Z.M., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 30/11/2005, depositata il

21/01/2006, R.G.N. 1986/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con riferimento allo scontro tra la vettura guidata da B. O. e l’autocarro guidato dallo S.O., B. O., B.R., la C. e la Z. agirono per il risarcimento del danno alle persone ed alla vettura nei confronti dello S.O. e della Assitalia. Lo S.O. agi’, a sua volta, per il risarcimento nei confronti di B. O.. Quest’ultimo chiamo’ in garanzia la Danubio Ass.ni.

Il primo giudice attribui’ l’esclusiva responsabilita’ del sinistro ad B.O. e condanno’ lui e la Danubio a risarcire il danno allo S.O..

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Catania ha confermato la prima sentenza, tranne che per la condanna a carico della Danubio Ass.ni (poi Zurigo Ass.ni), accogliendo l’eccezione di prescrizione da questa formulata.

Il B., la C. e la Z. propongono ricorso per cassazione a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la Zurich Insurance Company (gia’ Danubio Ass.ni), che propone anche ricorso incidentale attraverso un solo motivo. Si difendono con controricorso lo S.O. ed Assitalia Le Assicurazioni d’Italia spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale (vizio della motivazione) censura la sentenza nel punto in cui ha attribuito in via esclusiva ad B.O. la responsabilita’ del sinistro.

Il secondo motivo censura la sentenza perche’, in violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, non ha posto la responsabilita’ del sinistro al 50% a carico dello S.O..

L’unico motivo del ricorso principale censura la sentenza per avere compensato le spese del secondo grado di giudizio.

Tutti i motivi sopra esposti, di entrambi i ricorsi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili in quanto, dimostrando di intendere il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito, si risolvono nella mera riproposizione di tesi difensive e nella prospettazione, in maniera favorevole ai ricorrenti, di una diversa valutazione degli elementi probatori emersi; esorbitando, cosi’, dall’ambito dei motivi rigorosamente configurati dall’art. 360 c.p.c. Altrettanto inammissibile e’ il motivo del ricorso incidentale concernente la compensazione delle spese del giudizio, che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito.

Sono infondati laddove censurano inesistenti e neppure ben specificate violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che l’argomentazione utilizzata dal giudice per giungere alle sue conclusioni (che qui non e’ neppure il caso di ribadire) risulta congrua e logica.

In conclusione, entrambi i giudizi devono essere respinti, restando compensate interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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