Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6534 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.F.M., residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 76/42/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 42, in data 20/06/2007, depositata

il 25 giugno 2007;

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22651/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 76/42/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 42, il 20.06.2007 e DEPOSITATA il 25 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2002 al 2004, e’ affidato a due mezzi, con cui si deduce, sotto un duplice profilo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai quesiti formulati a conclusione dei mezzi puo’ rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

4 bis – La decisione impugnata sembra abbia fatto malgoverno del citato principio, incorrendo nella violazione delle indicate norme, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni affermando, che rilevante ai fini Irap e’ quell’organizzazione autonoma in grado di funzionare e produrre reddito pur in assenza del professionista, sicche’ mancando nel caso, una organizzazione che di per se’, in assenza dell’essenziale lavoro del professionista, sia indice di una capacita’ contributiva ulteriore rispetto al mero dato dell’opera del titolare, non sussistono i presupposti impositivi; peraltro, cosi’ argomentando, la CTR ha omesso di operare una adeguata indagine per verificare la sussistenza o meno degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, nel senso e nei limiti fissati dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio ritiene che, nel caso, l’accertamento e la valutazione, effettuati dal Giudice di merito non giustifichino le formulate censure;

Considerato, infatti, che la decisione della CTR appare coerente all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso, fra l’altro, dalle decisioni richiamate in relazione, avendo accolto l’appello del contribuente dopo avere verificato che trattavasi “di un professionista che svolge praticamente da solo la sua attivita’, senza impiego di capitali significativi e con modestissimo apporto di beni strumentali”;

Ritenuto, quindi, che il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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