Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6534 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15371-2020 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO
CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 419/2018 del TRIBUNALE di LECCE,
depositato il 31/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. 1-1kURA
TRICOMI.
Fatto
RITENUTO
che:
E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di I.S., proveniente dalla Nigeria.
Questi – dopo avere narrato di essere di religione cristiana e di avere lasciato il Paese perchè, a seguito della morte del padre che faceva parte di un gruppo segreto e che si era impegnato a far subentrare il figlio nel gruppo in questa eventualità, i membri della consorteria avevano tentato di costringerlo a ciò, giungendo a rapirlo ed a legarlo ad un albero per convincerlo; di avere deciso di lasciare il Paese dopo essere stato liberato per caso da un cacciatore – aveva richiesto, con esito negativo, l’accertamento del proprio status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il ricorso si fonda su un motivo. Il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla non credibilità del narrato concernente le ragioni di fuga dalla Nigeria e la ritenuta irrilevanza dei fatti stessi,
Il ricorso è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi costituita dal giudizio di non decisività dei fatti narrati in merito alle ragioni di fuga rispetto alle domande di protezione avanzate, in ragione del fatto che il ricorrente non aveva dedotto l’incapacità e la non volontà delle istituzioni ad offrirgli protezione.
Il motivo, inoltre, difetta di specificità (Cass. n. 5001 del 2/3/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016) perchè sollecita inammissibilmente il riesame del merito (Cass. n. 27503 del 30/10/2018), senza che siano indicati fatti specifici pertinenti alla persona del richiedente di cui sia stato omesso l’esame, tale non potendo considerarsi decisivo quanto genericamente dedotto circa la diffusione delle sette segrete in Nigeria.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021