Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6533 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24/2021 proposto da:

G., quale padre della minore

X., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rissio Silvano Pietro, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

O., nella qualità di curatore speciale della minore

X., domiciliata in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa da sé medesima, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di (Omissis) quale tutore

provvisorio, Y. quale madre; Procuratore Generale

presso la Corte di Appello di (Omissis);

– intimati –

E sul ricorso successivo:

F., M., nella qualità di

prozii paterni della minore X.,

domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato

Piccatti Elena Emma, giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

O., nella qualità di curatore speciale della minore

X., domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa da sé medesima, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. (…) della CORTE D’APPELLO di OMISSIS,

pubblicata il 26/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. (Omissis) depositata in data 26-11-2020 e notificata nella stessa data la Corte d’appello di (Omissis), Sezione specializzata per i minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di (Omissis) depositata in data 22-1-2020, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore X., nata a (Omissis). La Corte d’appello, all’esito dell’audizione del padre e della madre della minore, degli affidatari e dei prozii paterni, ha rigettato gli appelli proposti dalla madre, dal padre e dai prozii paterni della minore. La Corte di merito ha ricostruito in dettaglio le vicende oggetto di causa e le storie personali dei genitori e della minore, ha analizzato i profili attinenti alle figure dei prozii paterni e della nonna paterna ed ha ritenuto che non potesse farsi una prognosi positiva sull’adeguatezza dei genitori e dei prozii paterni all’accudimento, all’educazione e cura della minore, che veniva, pertanto, dichiarata in condizione di abbandono morale e materiale.

2. Avverso questa sentenza il padre G. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del curatore speciale della minore, che resiste con controricorso, del tutore provvisorio della minore, della madre della stessa, del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di (Omissis), che sono rimasti intimati, nonché nei confronti dei prozii paterni.

3. Avverso la medesima sentenza i prozii paterni F. e M. propongono separato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del curatore speciale della minore, che resiste con controricorso, del tutore provvisorio della minore, della madre della stessa X., del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di (Omissis) che sono rimasti intimati, nonché nei confronti del padre G.

4. I ricorsi sono stati fissati per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

I ricorrenti F. e M. hanno depositato con atto di data 22-2-2021 certificato di morte della nonna paterna, sorella di F. Le parti F. e M. e G. hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, occorre rilevare, circa la produzione documentale effettuata dai ricorrenti F. e M., che il certificato di morte della nonna paterna della minore, che non è parte del giudizio, è inammissibile, perché non rientra tra i documenti di cui all’art. 372 c.p.c.

Sempre in via pregiudiziale, va rilevato che la notifica del ricorso di G., padre della minore, avvenuta il 22 dicembre 2020, precede di un giorno quella, effettuata il 23 dicembre 2020, del ricorso proposto da F. e M., prozii paterni della minore.

Pertanto l’atto di gravame di G. è da considerarsi ricorso principale, mentre l’altro atto di gravame si converte in ricorso incidentale.

3. Il primo ricorso deve dichiararsi inammissibile, perché la procura precede di due anni (5 novembre 2018) la sentenza, pubblicata il 26 novembre 2020, come dà atto lo stesso difensore del ricorrente, con la memoria autorizzata, alla quale allega procura speciale del 14-12-2020, affermando essersi trattato di un disguido causato dallo stato di detenzione carceraria del ricorrente e rimettendosi alla decisione di questa Corte, dando altresì atto della costante giurisprudenza di legittimità circa la non sanabilità del vizio di invalidità della procura speciale.

Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende ribadire, la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le tante Cass. 17901/2020). Stante l’inapplicabilità dell’art. 182 c.p.c. ai giudizi di legittimità (essenzialmente, a causa della mancanza di una espressa previsione normativa invece presente per il giudizio di appello), il vizio della procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 365 c.p.c. non è sanabile (Cass. sez. un. 10266/2018).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto da G.

4. Il ricorso per cassazione di F. e M., da considerarsi incidentale per quanto si è detto, è stato proposto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di appello (26 novembre 2020), e pertanto sullo stesso nessun effetto si riverbera per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale, trattandosi, per l’appunto, di gravame tempestivo.

5.Passando all’esame di detto ultimo ricorso, con il primo motivo si denuncia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Violazione/falsa applicazione della L. n. 184 del 1983. artt. 1, 2, 8, 10, 11, 12, 15 per non avere la Corte d’appello correttamente applicato le regole legali in materia di accertamento dello stato di abbandono della minore dichiarata adottabile”. Ad avviso dei ricorrenti il Tribunale per i minorenni e la Corte d’appello in sede di gravame non hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di abbandono morale e materiale, dettati dagli articoli della L. 4 maggio 1983, n. 184 indicati in rubrica. Deducono che la recisione di ogni legame con la famiglia di origine costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici. Rimarcano che pienamente positivo era stato il giudizio sull’adeguatezza della prozia paterna e del suo nucleo familiare e che non era stata data dai giudici d’appello adeguata spiegazione delle ragioni in base alle quali i prozii paterni fossero stati ritenuti non affidabili nell’evitare intrusioni da parte del padre, e ciò nonostante le chiare dichiarazioni di impegno dei ricorrenti rese nel corso dell’audizione avanti alla Corte di merito. Rimarcano che il padre è detenuto in espiazione di pena definitiva e vi rimarrà per molti anni, fino a quando la bambina avrà (Omissis), che non era stato spiegato il perché il padre fosse negativo per la figlia, ed era stato, altresì e sempre immotivatamente, escluso a priori dalla Corte di merito che la pena detentiva potesse svolgere, in ossequio al dettato costituzionale, un’ampia funzione socializzante, sì da rendere attuabile, nel futuro, un riavvicinamento del padre alla figlia. Evidenziano altresì che la ricorrente F. si era presa cura della bambina sin dai suoi primi mesi di vita, quando la piccola era vissuta per alcuni mesi a casa dei genitori della prozia, la quale, anche dopo l’affido eterofamiliare di X. avvenuto a fine (Omissis), aveva continuato a vederla in luogo neutro e si era opposta alla dichiarazione di adottabilità, così come suo marito, anch’egli costituitosi in primo grado. Erroneamente, secondo i ricorrenti, la Corte di merito ha valorizzato il forte legame tra le sorelle F., prozia paterna, e A., madre di G., omettendo di considerare che quest’ultima risiedeva in (Omissis), nonché acriticamente recependo quanto riportato nelle relazioni dei Servizi Sociali.

6. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

6.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo stato di abbandono del minore non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di lui manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed il bambino, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per il minore, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità (tra le tante Cass. 9021/2018), dovendo il Giudice verificare in primo luogo l’effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali (Cass. Civ. n. 7559/2018).

6.2. Nella specie, premesso che non è più in discussione nel presente giudizio la radicale inidoneità dei genitori, la Corte d’appello, scrutinando ogni aspetto di rilevanza, ha accertato che: i) la minore, nata a (Omissis), è in affidamento etero familiare da fine (Omissis), ha vissuto per pochi mesi in casa famiglia con la madre, poi è rimasta per qualche mese con i nonni del padre, dove ha incontrato la prozia F., sorella della nonna paterna della piccola; ii) sul padre, detenuto per i reati di tentato omicidio e stalking fin da periodo precedente alla nascita della bambina con fine pena nel 2025-2026, la relazione psicologica è negativa (personalità aggressiva e violenta, connotata da preoccupazioni paranoidee, con prognosi negativa di miglioramento e recupero – cfr. pag. 7 sentenza); iii) la madre, adusa agli stupepacenti fin dall’adolescenza, ha incontrato in luoghi neutri la figlia, è inaffidabile nel suo percorso e nella scelte di vita, nel 2020 ha lasciato la Comunità di recupero ove era entrata per disintossicarsi (pag. 7 sentenza); iv) i prozii, pur giudicati in modo positivo alla stregua della loro storia pregressa e dell’educazione impartita al loro figlio ventenne, non hanno un legame effettivo con la minore, che non ha mai chiesto di loro (cfr. pag. 9 sentenza – il marito l’ha vista una sola volta, la prozia F. negli incontri protetti prima del provvedimento di adottabilità), e, secondo la CTU espletata dal Tribunale per i minorenni, l’affido ai prozii determinerebbe ripercussioni rischiose e pregiudizievoli per la minore, che si troverebbe al centro di tensioni familiari, avendo il nucleo familiare allargato scarse capacità protettive nei confronti del padre aggressivo e violento; v) dalla lettera del padre dell’1-7-2020 inviata alla madre era dato evincere la preordinata volontà del primo di gestire in futuro la minore tramite la coppia di prozii affidatari (pag. 8 sentenza).

Ciò posto, l’inidoneità dei prozii, quali figure vicarianti, è stata posta in luce, con motivazione più che adeguata, dalla Corte territoriale sotto vari profili. Anzitutto essi, pur relazionandosi positivamente, invero soprattutto la prozia, con la minore, non solo non hanno rapporti significativi con la stessa, ma non sono stati ritenuti, anche secondo la C.T.U., in grado di “difendere” la piccola dal padre, che ha manifestato il chiaro intento di strumentalizzare l’affido ai prozii per gestire in futuro il rapporto con la figlia, stante il forte legame che esiste tra i componenti della sua famiglia. A ciò la Corte di merito ha aggiunto che non possono individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti con i genitori, non traumatiche per la minore, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità, che la bambina “non ha mai chiesto né della nonna né della prozia e non sembra che ne abbia patito la lontananza” (pag. 9 sentenza) e che dall’audizione degli affidatari, non a rischio giuridico, era emerso che la bambina, all’inizio spenta e passiva, è migliorata nell’interazione con loro.

Alla stregua di detto chiaro e completo percorso argomentativo, la Corte di merito è giunta al motivato convincimento che non fosse confacente all’interesse della bambina l’affidamento ai prozii paterni, facendo corretta applicazione dei suesposti principi di diritto, sicché non ricorre il denunciato vizio di violazione di legge, essendo in parte qua il relativo profilo di censura infondato, mentre le altre deduzioni svolte in ordine alla ricostruzione della vicenda per cui è causa sono inammissibili perché sostanzialmente dirette ad una rivisitazione del merito.

7. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione di consulenza tecnica”. Rilevano i ricorrenti che era stata immotivatamente disattesa l’istanza di rinnovazione della C.T.U. in appello, ed invece le situazioni personali e familiari sono per loro natura dinamiche, posto che l’unico problema ravvisato dal giudice di primo grado atteneva alla presa di coscienza e all’equilibrio di G., ed inoltre era stata chiesta l’indagine sull’intero nucleo familiare ed in particolare sui ricorrenti, per sondare la loro capacità di far fronte a qualsiasi intromissione nociva nei confronti della minore da parte del padre.

7.1. Il secondo motivo è inammissibile, rientrando il rinnovo della C.T.U. nella insindacabile discrezionalità del giudice di merito (Cass. 22799/2017), e l’eventuale provvedimento negativo in ordine alla rinnovazione della C.T.U. non può essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando, come nella specie, dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta (Cass. n. 21525/2019).

8. In conclusione, il ricorso incidentale proposto da F. e M., deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, avuto riguardo alla natura della controversia e degli interessi in gioco.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da G., rigetta il ricorso incidentale proposto da F. e M., e compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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