Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6533 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21945-2011 proposto da:

E.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5152/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2010 R.G.N. 9473/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5152/2010, depositata il 27 settembre 2010, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di E.T., osservando – in relazione al contratto dalla stessa stipulato con Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 7 agosto al 31 ottobre 2007, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, – come la disciplina introdotta da tale norma dovesse ritenersi alternativa (anzichè aggiuntiva) rispetto alla disciplina stabilita in via generale dall’art. 1, con conseguente infondatezza della censura di violazione delle prescrizioni poste da tale ultima norma, esclusa l’esistenza di ragioni di contrasto tra l’interpretazione così adottata e l’ordinamento comunitario. La Corte di appello rilevava inoltre che assolutamente generica, e pertanto inammissibile, risultava l’eccezione di mancato rispetto della c.d. clausola di contingentamento, posto che – a fronte della sentenza di primo grado che era pervenuta ad opposta conclusione, sulla scorta della documentazione in atti ed in assenza di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali – l’appellante non aveva fornito alcun elemento specifico volto a contrastare le risultanze dei documenti prodotti, limitandosi ad una contestazione di stile.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la E. con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

La ricorrente censura la sentenza impugnata: 1) con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio fosse disciplinato dall’art. 2, comma 1 bis, anzichè dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e per avere violato la Direttiva 99/70/CE e altre disposizioni del diritto comunitario; 2) con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, n. 3, per avere erroneamente ritenuto che la disciplina, di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, fosse applicabile all’insieme delle attività svolte dalla S.p.A. Poste Italiane, invece che a quelle soltanto oggetto della concessione del servizio postale; 3) con il terzo motivo, ancora ex art. 360, n. 3, per aver considerato legittimo il contratto, in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, e art. 1, pur nel difetto di indicazioni relative all’organico societario in forza all’1/1/2007, al numero dei contratti a termine stipulabili (15%) e al numero di quelli già stipulati; 4) con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver omesso di pronunciarsi sulla questione del mancato rispetto della clausola di contingentamento.

Il primo, il secondo e il terzo motivo sono infondati.

Quanto al primo motivo, si richiama la recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 11374/2016, la quale – escluso il carattere “aggiuntivo” della disciplina, di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, rispetto a quella dettata dall’art. 1 del medesimo decreto – ha statuito che le assunzioni a termine effettuate dalle imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dall’art. 2, comma 1 bis, “non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” ai sensi del precedente art. 1 “trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata ex ante direttamente dal legislatore”; nonchè Cass. n. 11659/2012, la quale ha precisato che la disposizione dell’art. 2, comma 1 bis, “non contrasta con l’ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla Direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la Direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato”.

Quanto al secondo motivo, si richiama Cass. n. 13609/2015, per la quale “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis”.

Quanto al terzo motivo, si osserva che esso, censurando la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione all’art. 1 dello stesso decreto, muove – come già il primo motivo – dal presupposto di una disciplina congiunta, anzichè alternativa, delle due disposizioni, presupposto per la cui infondatezza si richiama, pertanto, nuovamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 11374/2016.

Il quarto motivo è inammissibile, atteso che “l’omessa pronuncia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa”: Cass. n. 329/2016 (ord.).

Il motivo in esame risulta comunque inammissibile per difetto di “autosufficienza”, non avendo la ricorrente specificato se e in quali termini ebbe a riproporre la questione della violazione del limite percentuale del 15% dell’organico aziendale al giudice di appello, a fronte di una pronuncia di primo grado che ne aveva invece accertato il rispetto sulla base della documentazione prodotta dalla società e dell’assenza di rilievi da parte delle organizzazioni sindacali.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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