Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6533 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15065-2020 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO
CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 1757/2018 del TRIBUNALE di LECCE,
depositato il 25/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
TRICOMI.
Fatto
RITENUTO
che:
E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di S.E., proveniente dalla (OMISSIS).
Questi – dopo avere narrato di essere fuggito, perchè a seguito della morte del padre, forse attribuibile al di lui fratello a seguito di contrasti insorti per un terreno, aveva avuto dei contrasti con lo zio che lo aveva fatto prelevare e picchiare da alcun persone che lavoravano per lui, per cui si era allontanato dal suo villaggio senza denunciare il fatto per non avere problemi e poi aveva lasciato la (OMISSIS) – aveva richiesto, con esito negativo, l’accertamento del proprio status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il ricorso si fonda su un unico motivo.
Il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, criticando il decreto impugnato laddove il suo racconto non è stato ritenuto credibile e dolendosi che eventuali dubbi sulla veridicità dello stesso non sia stati chiariti mediante l’interrogatorio libero.
2. Il motivo è inammissibile perchè la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere – come prospettato nel ricorso – la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019)
A ciò va aggiunto, che in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584 del 07/10/2020).
Nel caso in esame tali condizioni non ricorrono, nè il ricorrente deduce di avere chiesto di essere ascoltato.
Inoltre, il Tribunale ha assolto all’onere di cooperazione istruttoria nei limiti richiesti, mediante l’esame delle fonti internazionali accreditate (Amnesty International 2017/2018 ed altre) attesa la ravvisata inattendibilità del racconto del richiedente in ordine alle ragioni di fuga dal Paese – non rettamente censurata – (Cass. n. 16925 del 27/06/2018; Cass. n. 16925 del 11/08/2020; Cass. n. 10286 del 29/05/2020).
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021