Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6532 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32031-2006 proposto da:

IMPRESA POLESE SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MALATTIA BRUNO ANTONIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

B.B., COND. (OMISSIS), V.M., P & B

DI POLESELLO IGINIO & C. SAS, A.A., P3 DI

POLESELLO

GIOVANNI SNC, A ROMANIN DI ROMANIN MARIO & C. SNC,

P.

A.;

– intimati –

sul ricorso 1064-2007 proposto da:

A ROMANIN DI ROMANIN MARIO & C. SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore, V.M., A.A.,

P.A., COND. (OMISSIS) in persona

dell’amministratore pro tempore, B.B., P3 DI POLESELLO

GIOVANNI & C. SNC in persona del legale rappresentante pro

tempore, P

& B DI POLESELLO IGINIO & C. SAS in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FONTANELLA

BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STECCANELLA MICHELE,

STECCANELLA ALBERTO giusta mandato a margine del controricorso con

ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

IMPRESA POLESE SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MALATTIA BRUNO ANTONIO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 640/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/09/2005, depositata il 28/10/2005;

R.G.N. 341/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato PAOLO MEREU;

udito l’Avvocato ANTONIO VOLTAGGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I comproprietari di uno stabile citarono in giudizio l’Impresa Polese (esecutrice delle opere) e le società Immobiliare La Stella ed Immobiliare Palazzo Pegolo per ottenere il risarcimento dei danni che assumevano essere stati arrecati al loro immobile a causa di lavori svolti da detta impresa sul fondo confinante in proprietà alle menzionate società.

Il primo giudice accolse la domanda nei confronti di tutte le convenute (per esercizio di attività pericolosa, quanto all’Impresa e per responsabilità da custodia, quanto alle due società). La Corte d’appello di Trieste, parzialmente riformando la prima sentenza, ha assolto da responsabilità le due società immobiliari (risultando provato che, in occasione dei lavori gli immobili erano stati totalmente affidati all’Impresa Polese, sulla quale incombeva l’onere di custodia e la relativa responsabilità) ed ha ridotto l’ammontare risarcitorio posto a carico dell’Impresa.

L’Impresa Polese propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi. Rispondono con controricorso gli attori, i quali propongono anche ricorso incidentale svolto in due motivi. La ricorrente principale ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale (violazione di legge e vizi della motivazione) censura la sentenza nel punto in cui ha affermato che il CTU aveva si riconosciuto l’ineluttabilità della produzione di lesioni sugli stabili adiacenti ma non aveva affermato che, nella specie, ciò avvenne nonostante fossero state adottate tutte le precauzioni possibili consigliate.

Il secondo motivo (violazione di legge e vizi della motivazione) censura la sentenza laddove non ha ammesso la prova orale dedotta dalla Impresa.

Il terzo motivo (vizi della motivazione) censura la sentenza laddove ha condannato l’impresa a pagare una somma di danaro nel caso in cui non avesse provveduto all’esecuzione dei lavori di ripristino identificati dal CTU. Il primo motivo del ricorso incidentale (violazione di legge e vizi della motivazione) censura la sentenza nei punti in cui: ha escluso il diritto dei condomini al ristoro dei danni subiti per i lavori in questione, sia perchè il criterio di liquidazione elaborato dal primo giudice non era intellegibile, sia perchè tale posta di danno non era stata chiesta e neppure indicata nel suo contenuto concreto;

ha negato ad un condomino il diritto al ristoro per il danno derivante dalla forzata chiusura dell’esercizio commerciale; ha escluso il diritto dell’amministratore condominiale al ristoro delle spese sopportate per la gestione della vertenza; ha negato il rimborso delle competenze professionali pagate ad un tecnico.

Il secondo motivo (vizi della motivazione) censura la sentenza per aver compensato parzialmente le spese del primo grado di giudizio ed interamente quelle del secondo grado.

Tutti i motivi sopra esposti, di entrambi i ricorsi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili in quanto, dimostrando di intendere il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito, si risolvono nella mera riproposizione di tesi difensive e nella prospettazione, in maniera favorevole ai ricorrenti, di una diversa valutazione degli elementi probatori emersi; esorbitando, così, dall’ambito dei motivi rigorosamente configurati dall’art. 360 c.p.c.. Altrettanto inammissibile è il motivo del ricorso incidentale concernente la compensazione delle spese del giudizio, che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito.

Sono infondati laddove censurano inesistenti e neppure ben specificate violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che l’argomentazione utilizzata dal giudice per giungere alle sue conclusioni (che qui non è neppure il caso di ribadire) risulta congrua e logica.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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