Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6532 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6532
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSULTING INGINEERING INTERNATIONAL GROUP S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell’avv. Pioreschi Maurizio,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sez. 1^, n. 26, R.G. 12.692/09, depositata il
11.2.2008;
Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Cappabianca
Aurelio;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
– che, come da certificazione di Cancelleria, il ricorso per Cassazione proposto dalla societa’ contribuente non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1;
considerato:
– che, pertanto, il ricorso va (prioritariamente: v. Cass. 1104/06) dichiarato improcedibile, nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;
– che, per la soccombenza, la societa’ contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 800,00 (di cui Euro 600,00 per onorario).
PQM
la Corte: dichiara il ricorso improcedibile; condanna la societa’ ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 800,00 (di cui Euro 600,00 per onorario).
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010