Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6532 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 09/03/2020), n.6532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20288-2016 proposto da:

D.V.V., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MASSIMO FASANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI LECCE in 2399 persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

che:

con distinti ricorsi tributari D.V.V. impugnava gli avvisi di pagamento:

n. (OMISSIS) del 29/5/2008 per l’importo di Euro 731.861,62;

n. (OMISSIS) del 9 /6 /2008 per l’importo di Euro 897.369,40;

n. (OMISSIS) del 19/8/2008 per l’importo di Euro 835.702,66;

n. (OMISSIS) del 19/8/2008 per l’importo di Euro 120.482,60, emessi nei suo confronti dalla Agenzia delle Dogane di Lecce.

La pretesa fiscale traeva origine dal rapporto di P. G della guardia di Finanza di Tricase a carico di numerosi soggetti che, mediante una serie di documenti falsi e comportamenti illeciti avevano permesso la destinazione ad usi non agevolati di ingenti quantitativi di carburanti denaturati per usi agricoli. In particolare la vicenda penale si era conclusa con sentenza di prescrizione emessa dal Gip presso del tribunale di Lecce. L’Ufficio delle Dogane di Lecce, dopo la dichiarazione di fallimento della società M. Petroli, e di M.F., quale socio accomandatario, estendeva la procedura di recupero della accisa evasa e degli accessori nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella frode tra cui il D.V..

Si costituiva in tutti i giudizi l’ufficio delle Dogane di Lecce.

La Commissione tributaria di Lecce accoglieva i ricorsi con le sentenze nr 452/2012,453/2012,454/2012 455/2012.

Tali sentenze era impugnate dall’Ufficio Delle Dogane di Lecce con distinti atti di appello innanzi alla Commissione Regionale di Bari sez. staccata di Lecce.

Si costituiva nei predetti giudizi il D.V..

La Commissione Regionale, riuniti i giudizi, accoglieva gli appelli confermando gli atti impositivi. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte il D.V. affidandosi a tre motivi cosi sintetizzabili:

violazione ed erronea applicazione dell’art. 652 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

violazione ed erronea applicazione dell’art. 2727, 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 3 e 9, omessa o carente motivazione sui punti decisivi della controversia.

Resisteva con controricorso l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo è infondato. Per quello che qui interessa deve preliminarmente rilevarsi che la Commissione regionale di Bari nell’impugnata sentenza, ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ben può la commissione Tributaria, investita della questione fiscale oggetto anche di reato, utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza di prescrizione emessa dal Gip, divenuta irrevocabile. In definitiva pur non potendo la sentenza penale dichiarativa della prescrizione, fare stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti e della responsabilità, comunque costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge. Invero la Commissione tributaria Regionale ha fondato la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all’esito del relativo diretto esame; infatti (dopo aver delineato lo sfondo della vicenda penale (peraltro analogo a quanto descritto nel ricorso dal D.V.), circa l’individuazione di una frode di vaste proporzioni avvenuta nel territorio salentino, provvedeva alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare la responsabilità dell’attuale ricorrente ancorandola al fatto materiale che lo stesso aveva presentato, nella sua veste di sindacalista, la documentazione diretta ad ottenere carburante ad uso agricolo da parte di soggetti inesistenti, per quantitativi ingenti. Il giudice fiscale ha quindi proceduto ad un vaglio critico, circa il coinvolgimento diretto del D.V. nella frode avendo evidenziato sia il numero rilevante delle pratiche intestate a persone inesistenti sia la circostanza che il predetto, peraltro membro di una delle commissioni interne che valutavano tali richieste, non avesse fornito alcun elemento concreto per l’identificazione dell’ipotizzato interessato o consegnatario nel giudizio penale.

Inoltre tale motivo appare inammissibile nella parte in cui in modo surrettizio il ricorrente intende ottenere una nuova rivalutazione dei fatti, così come interpretati dal giudice di secondo grado; non ammissibile in questa fase.

Una volta che dalla sentenza impugnata traspare il percorso argomentativo seguito (materiale peraltro oggetto di discussione), raggiungendo un risultato interpretativo logico-giuridico corretto laddove ha ritenuto la responsabilità del D.V. sulla base delle numerose pratiche presentate intestate a soggetti inesistenti in considerazione anche della sua doti professionali, essendo sindacalista e componente di una commissione per valutazione di tali pratiche,(in grado quindi di valutare i documenti),le argomentazioni del ricorrente circa la mancata prova del dolo in definitiva si traducono nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 17/11/2015, n. 23516; Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478)

Anche i motivi di cui al numero due e tre appaiono inammissibili in quanto l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono non idoneamente censurati.

Va, per altro verso, posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduce in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053).

Il vizio di motivazione, nel caso ratione temporis applicabile, si può ravvisare nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Il concetto di fatto delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica di aver accertato l’elemento soggettivo dalla semplice consegna dei documenti falsi. Trattasi di ratio decidendi che non è stata intaccata dai motivi 2/3, essendosi il ricorrente limitato sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio del giudice del gravame e da questi non accolta, circa la sua buona fede.

Emerge dunque evidente come il ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione dei merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 20000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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