Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6531 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31562-2006 proposto da:

P.A., (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato SICIGNANO FEDERICO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

GENERALI ASSIC SPA, C.L., MAGGIORE RENT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2535/2005 del GIUDICE DI PACE di GRAGNANO,

emessa il 29/08/2005, depositata il 21/09/2005; R.G.N. 2122/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1 P.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Maggiore Rent s.p.a. e la Generali Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del 21 settembre 2005, con la quale il Giudice di Pace di Gragnano ha rigettato la domanda da lei proposta nel maggio del 2004 contro dette società, rispettivamente nella qualità di responsabile civile e di assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, per ottenere – nel limite della giurisdizione equitativa – il risarcimento dei danni sofferti a causa di un incidente occorso nel giugno del (OMISSIS), allorchè l’autovettura della P. era stata urtata – a dire della medesima – dall’autovettura di proprietà della Maggiore Rent all’atto della ripartenza ad un incrocio semaforizzato.

Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, nella costituzione della Generali Assicurazioni s.p.a. – che tra l’altro eccepiva la carenza di legittimazione attiva della P. – e nella contumacia della Maggiore Rent, per difetto di prova della legittimazione attiva sostanziale della P. quale proprietaria del veicolo asseritamente di sua pertinenza.

p.1.1. Nessuno dei due intimati ha resistito al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione del principio della non contestazione nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. concernenti la valutazione della prova circa la proprietà del veicolo danneggiante”, nonchè “violazione degli artt. 2717, 2719 e 2729 c.c. concernenti il valore probatorio della copia fotostatica del documento e l’idoneità del documento a fornire la prova della proprietà, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Vi si assume:

a) che all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa la ricorrente aveva depositato copia del libretto di circolazione del veicolo attoreo per provare la propria legittimazione e da esso emergeva tale proprietà;

b) che detto deposito “veniva ribadito alla udienza di prima comparizione del 08/06/2004”;

c) che nessuno dei convenuti e particolarmente la Generali Assicurazioni aveva contestato la conformità della copia all’originale ovvero l’aveva disconosciuta, “nè all’atto della sua produzione, nè nel corso del giudizio”, siccome prescriveva l’art. 2719 c.c.;

d) che l’idoneità a fornire la prova della proprietà del libretto di circolazione sarebbe costantemente ritenuta da questa Corte vengono citate Cass. pen., sez. 2^, 16/01/1986 Mughetti e Cass. civ. n. 11149 del 2005, attesa la natura di atto pubblico del libretto;

e) che, poichè “dal coacervo delle risultanze processuali” emergeva in modo evidente anche per quanto indicato in precedenza, la legittimazione attiva in capo alla P.A., sarebbe stata evidente la violazione da parte del Giudice di Pace delle norme e dei principi di diritto sopra richiamati, tenuto conto che quel giudice si sarebbe potuto avvalere di elementi presuntivi e che anche un solo indizio può essere sufficiente purchè avente carattere di gravità.

p.1.1. Con un secondo motivo si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, sotto il profilo che il Giudice di pace non avrebbe indicato i motivi per i quali non avrebbe utilizzato “i numerosi elementi probatori, acquisti al giudizio, indicati in modo specifico e circostanziato nel motivo uno”, onde avrebbe “dato una motivazione carente e contraddittoria basata su presupposti in fatto e diritto errati”.

p.2. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Queste le ragioni.

p.2.1. L’illustrazione del primo motivo non contiene alcuna deduzione volta ad evidenziare esplicitamente la violazione delle due norme del procedimento delle quali si denuncia la violazione, cioè gli artt. 115 e 116 c.p.c..

Se, quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., se ne volesse leggere l’argomentazione nella parte finale dell’illustrazione dove si fa riferimento alla mancata valutazione del “coacervo delle risultanze processuali”, si dovrebbe rilevare che la censura è del tutto generica, atteso che non si indica da che cosa sarebbe rappresentato detto “coacervo”.

Quanto, poi, alla violazione dell’art. 116 c.p.c. si deve ricordare che è stato statuito che “poichè l’art. 116 cod. proc. civ. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure che il legislatore prevede per una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5” (Cass. n. 26965 del 2007; in senso conforme:

Cass. n. 20112 del 2009).

Nulla si argomenta nell’illustrazione del motivo che evidenzi un errore compiuto dal Giudice di Pace sotto i profili indicati dalle lettere a) e b) del riportato principio di diritto e, quando si evoca il non meglio precisato “coacervo”, si prospetta – come s’è detto genericamente – un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 senza che siano osservati i limiti entro i quali il vizio motivazionale contro le sentenze equitativa del giudice di pace può farsi valere (per cui Cass. sez. un. n. 716 del 1999). Onde, in disparte l’inammissibilità per genericità, il motivo sarebbe comunque inammissibile se non lo si dicesse generico.

2.2. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 2717, 2719 e 2729 c.c., anche a voler ritenere che esse, quali norme sulle prove, siano norme non sostanziali (se lo fossero si sarebbe dovuto dedurre non la loro violazione, bensì quella dei principi informatori della materia), ma processuali, si dovrebbe constatare:

aa) la pretesa violazione dell’art. 2719 c.c. non trova rispondenza nella motivazione resa dal Giudice di Pace, che non ha negato l’efficacia probatoria della proprietà del veicolo in capo alla ricorrente disconoscendo (d’ufficio) la conformità all’originale della fotocopia del “libretto di circolazione” (rectius, della carta di circolazione);

bb) nulla si argomenta espressamente con riferimento alle norme degli artt. 2717 e 2729 c.c.;

cc) in realtà, si sostiene che il “libretto di circolazione” sarebbe idoneo a provare la proprietà del bene, sia pure come originale e nella specie per il mancato disconoscimento della conformità della copia fotostatica, in quanto si tratterebbe di atto pubblico, ma non si indica come e perchè la norma sull’efficacia probatoria dell’atto pubblico sarebbe stata violata avuto riguardo alle rappresentazioni che figurano sul documento rapportate con l’art. 2700 c.c., del quale nemmeno si denuncia la violazione.

Inoltre, nemmeno ci si fa carico della motivazione con cui il Giudice di Pace ha affermato che la proprietà dell’autoveicolo avrebbe dovuto essere dimostrata tramite il certificato di proprietà di cui alla L. n. 187 del 1990, art. 7, comma 2 oppure tramite il cd. foglio complementare di cui al R.D. n. 1814 del 1927, art. 6 o tramite certificato cronologico del P.R.A..

Il motivo è, dunque, rigettato.

2.3. Il secondo motivo è inammissibile perchè deduce vizio di motivazione al di fuori dei limiti consentiti (citata sentenza delle S.U. n. 716 del 1999) e comunque perchè del tutto generico.

3. Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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