Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6531 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10520-2020 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA LONOCE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 9954/2018 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di T.A., proveniente dal (OMISSIS).

Questi – dopo avere narrato di essere fuggito perchè era stato accusato di violenza sessuale da una compagna di scuola e temeva per la pendenza di un processo penale a suo carico aveva richiesto, con esito negativo, l’accertamento del proprio status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: 1) erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, per non avere il Tribunale esercitato i poteri officiosi nell’acquisire le informazioni aggiornate sulla situazione socio/politica nel Paese di provenienza e non avere disposto l’audizione del richiedente; 2) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per avere il Tribunale respinto la domanda di protezione umanitaria, non avendo ravvisato personali condizioni soggettive e oggettive di vulnerabilità del richiedente, pur considerando la grave instabilità socio/politica del Paese di provenienza e lo svolgimento di attività lavorativa in Italia del richiedente.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il primo motivo non può trovare accoglimento perchè nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584 del 07/10/2020).

Nel caso in esame il Tribunale ha accertato che il richiedente non aveva indicato temi di indagine non esplorati in sede amministrativa che potessero offrire elementi utili ad un differente inquadramento della vicenda personale che lo aveva condotto ad abbandonare il proprio Paese e la decisione di non procedere all’audizione risulta immune da vizi, nel mentre il motivo si palesa inammissibile per non aver colto la ratio decidendi.

Inoltre, il Tribunale ha assolto all’onere di cooperazione istruttoria nei limiti richiesti, attesa la ravvisata inattendibilità del racconto del richiedente in ordine alle ragioni di fuga dal Paese non attinta da alcuna censura, ed ha esaminato le fonti internazionali accreditate (Amnesty International 2017/2018) in merito alla situazione socio/politica del (OMISSIS) (Cass. n. 16925 del 27/06/2018; Cass. n. 16925 del 11/08/2020; Cass. n. 10286 del 29/05/2020).

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La disamina della richiesta di protezione umanitaria è conforme ai principi di legittimità (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455) sia in merito alla mancanza di una condizione di vulnerabilità personale, sia per l’accertamento della mancata integrazione, avendo il Tribunale rilevato che il richiedente in Italia non ha idonee risorse per vivere sulla base di un accertamento in fatto non censurato in conformità alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con l’indicazione di fatti decisivi tempestivamente dedotti, idonei a contrastare quanto accertato, atteso che il richiamo a corsi di formazione e di lingua seguiti ed all’attività lavorativa di lavapiatti che egli avrebbe svolto, contenuto nel ricorso per cassazione, non è accompagnato dalla precisa indicazione di quando la relativa documentazione sarebbe stata sottoposta al giudice del merito, e neppure ne viene illustrata la decisività a contrastare quanto statuito, in merito alla mancanza di idonee risorse in Italia.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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