Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6530 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15341/2019 proposto da:

B.B., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Martinotti Francesco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone

n. 169, presso lo studio dell’avvocato Martucci Clavica Stefania,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gaetini Laura,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1885/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 1885/2018 depositata il 2-11-2018 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. (OMISSIS) con cui era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi B.B. e M.E., ha ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla B. a Euro 600,00 mensili, in luogo dell’importo di Euro 700,00 riconosciuto in primo grado, nonché ha ridotto l’importo di Euro 1.400,00 stabilito dal Tribunale a Euro 800,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento a carico del padre per il figlio minore della coppia R.. La Corte d’appello ha ritenuto che: (i) fosse dovuto alla B. l’assegno di mantenimento in ragione della considerevole differenza reddituale tra i coniugi e l’elevato tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, ma l’importo dovesse essere ridotto di Euro 100 in quanto la B. aveva accesso a conti correnti della madre della stessa e della sorella; (ii) il contributo di mantenimento a carico del padre per il figlio minore dovesse essere ridotto a Euro 800,00 mensili, in considerazione dell’età dello stesso ((OMISSIS)) e delle concrete esigenze di un bambino di quell’età.

2. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione B.B., affidato a due motivi, nei confronti di M.E., che resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

4. Nelle more del procedimento è pervenuta in via telematica istanza di data 6-7-2021 di rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione della ricorrente B. e di rinuncia del controricorrente M. al ricorso incidentale, con le rispettive accettazioni della rinuncia della controparte, per essere venuto meno il loro interesse all’impugnazione in ragione dell’intervenuta transazione della causa, con richiesta di compensazione totale delle spese di spese.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia ai ricorsi (art. 391 c.p.c., comma 1), nulla dovendo disporsi circa le spese di lite del presente giudizio.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia ai ricorsi.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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