Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6530 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24847-2019 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;

– ricorrente –

contro

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

ANGELO CILIBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il 9/3/2011 D.F.A. impugnò il licenziamento a lui irrogato dal Banco di Napoli, proponendo in corso di causa querela incidentale di falso contro la firma a lui attribuita, apposta sull’avviso di ricezione in data 29/12/2009 della raccomandata del 28/12/2009, con la quale era stato comunicato il licenziamento.

Con sentenza non definitiva n. 716/2013 il Tribunale di Lucera dichiarò la falsità della firma contestata e fissò il prosieguo del giudizio principale, definito poi con sentenza n. 1321/2013 con la quale venne pronunciata l’inefficacia del licenziamento.

Avverso la sentenza non definitiva, che aveva accertato la falsità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricezione, la Banca propose gravame che venne rigettato dalla Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe indicata oggetto del presente ricorso.

La Banca ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi ed ha depositato memoria, in uno alla sentenza della Corte di appello di Bari che, accogliendo l’appello della Banca, ha riformato la sentenza di primo grado n. 1321/2013 che aveva dichiarato inefficace il licenziamento, ed insiste per l’accoglimento. D. ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., nonchè dei principi in materia di rilevanza del documento oggetto di querela di falso, per non avere la Corte di appello considerato che, essendosi comunque realizzata la comunicazione del licenziamento al D. con un plico successivamente recapitato al medesimo, la cui ricezione non era stata contestata, il documento impugnato di falso doveva essere ritenuto irrilevante e la querela inammissibile.

1.2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello ha ampiamente motivato sul punto, negandone ogni decisività, giacchè ha osservato che la circostanza dedotta – regolare ricezione di un successivo plico da parte del D. – non era stata ritenuta sufficiente nel giudizio riguardante il licenziamento, tanto che questo in primo grado era stato dichiarato inefficace e pendeva giudizio di appello, di guisa che la questione circa la autenticità o meno della sottoscrizione in questione manteneva la sua autonoma rilevanza.

Va aggiunto che la riforma, intervenuta in secondo grado della sentenza che aveva annullato il licenziamento, documentata dalla banca in uno alla memoria, lungi dallo smentire la valutazione di autonoma rilevanza compiuta dalla Corte distrettuale, conferma che solo nel giudizio concernete il licenziamento la questione della rilevanza specifica, alla stregua del complessivo apparato probatorio, poteva essere compiutamente affrontata.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., anche in relazione agli artt. 221 e 222 c.p.c., nonchè all’art. 2697 c.c., in tema di atti unilaterali, presunzione di conoscenza ed onere della prova, per non avere la Corte distrettuale considerato che non erano stati investiti della querela di falso, nè altrimenti contestati, i documenti che dimostravano che la comunicazione del licenziamento era giunta all’indirizzo del destinatario, con conseguente onere di quest’ultimo di dimostrare l’impossibilità non imputabile di averne avuto conoscenza, dimostrazione che non poteva farsi coincidere con la falsità della firma della sottoscrizione, in difetto dell’allegazione della controparte che la falsità della sottoscrizione avesse determinato l’impossibilità.

2.2. Il motivo è infondato perchè la presunzione ex art. 1335 c.c. è “relativa” e può essere vinta provando circostanze come quella risultante dalla querela di falso, la cui fondatezza o meno andava quindi accertata, come rettamente affermato dalla Corte distrettuale.

La diversa questione – se la falsità della sottoscrizione fosse l’unico elemento idoneo al fine di vincere la presunzione di conoscibilità della notificazione e potesse confortare tale conclusione o vincere la presunzione – esulava dal perimetro decisorio del gravame proposto avverso la sentenza non definitiva con cui il Tribunale si era pronunciato esclusivamente in merito alla questione della falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento, devoluta con la querela di falso proposta in via incidentale, come rettamente puntualizzato dalla Corte distrettuale che ha individuato appunto in ciò, lo specifico ed unico thema decidendum, del gravame.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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