Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 653 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 653 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14624 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in
persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi
dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano;
– ricorrenticontro
Fallimento di s.r.l. Immobiliare D.L.G.I., in persona del
curatore fallimentare pro tempore, autorizzato al giudizio
dal giudice delegato e rappresentato e difeso, giusta
mandato a margine del controricorso, dagli avvocati
RG n. 14624/2011

Angelina-

riti

T estensore

Data pubblicazione: 15/01/2014

PaLind 2 di 8

Vittorio Molea e Donato lacovazzi, domiciliato presso lo studio del
primo in Roma, alla via Canino, n. 21
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione 37°, depositata in data 20 marto

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Pietro
Garofoli e per il fallimento l’avv. Domenico Morea;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoltlimento del
ricorso
Fatto

La società Immobiliare D.L.G.I., avente come oggetto sociale
l’esercizio di attività immobiliare, stipulò alcuni contratt
preliminari di acquisto di terreni edificabili, i quali prevedevano che
la vendita definitiva sarebbe potuta avvenire o mediante la cessione
delle aree, oppure tramite cessione di quote di società di capitali,
costituite dalla prominente venditrice. E difatti l’acquisto dei terreni
avvenne mediante la cessione delle quote sociali della s.r.l. Acero.

della s.r.l. Rovere e della s.r.l. Robinia, all’uopo costituite.
Ne seguirono due avvisi di rettifica, volti al recupero dell’iva
dovuta per l’acquisto delle quote della Robinia e dell’ha dovuta per
la cessione delle medesime nonché al recupero ivia
indebitamente detratta perché relativa ad operazioni inesistenti,
oltre all’irrogazione delle sanzioni di legge.
A seguito di impugnazione degli avvisi, la Commissione
tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi, li ha respinti in
RG

lì.

14624/2011
Anuelina-Mariz

e lis ole

2006, n. 28/37/06;

Pagina 3 di 8

relazione al punto concernente il recupero dell’Iva

.tamente

detratta, accogliendoli nel resto.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la semenza,
respingendo all’uopo l’appello incidentale proposto dalla società, e
facendo leva sulla piena liceità della compra \ endita di Linotc

Propongono ricorso l’Agenzia delle entrate ed il Ministero
dell’economia e delle finanze, per ottenere la cassazione della
sentenza, affidandolo ad un unico motivo.
Si difende con controricorso il curatore del fallimento della
società, nel frattempo dichiarato.
Diritto
/.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilita del ricorso
proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro
estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
Aa seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte
dell’articolo 57, 10 comma, del decreto legislativo 30 luglio l999.
n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e l e “compete9r.lc

facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal
primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie
fiscali), unico soggetto attivamente e passivamente legittimato
l’Agenzia delle entrate e la controversia non può essere instaurata
dal Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 2)
dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 77992; Ca. 19
gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; (ass.
maggio 2008, n. 13149).
2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360,
comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n.
RG n. 14624./201 I
Angelina-Maria Per

1 10 C I NO

societarie.

408, reputando che integri operazione elusiva ai sensi della norma
in questione l’acquisto di terreni edificabili da parte di una società
immobiliare che ne proceda all’acquisto tramite un’opera/i()ne,
priva di ragione economica di sorta, di cessione di quote di società,
esente da iva, in base all’art. 10 del decreto del Presidente della

consentire la realizzazione del trasferimento di proprietà, ottenendo.
in tal modo, il risultato di sottrarre l’operazione all’imposizione
2. 1.-I1 motivo è fondato e va in conseguenza accolto.
È indubitabile che il congegno descritto in narrativa, acclarato in
fatto dal giudice di merito e non contestato dal curatore, si
proponesse di attuare l’effetto giuridico della compravendita dei
terreni, tanto più che la cessionaria, odierna controricorrente. non
aveva manifestato alcun interesse economico ad acquisire quote di
una società; né, al momento della stipula dei preliminari, poteva in
effetti manifestarlo, visto che le società delle cui quote si tratta sono
state costituite, secondo il programma delle parti, uiustapplinto per
propiziare l’acquisto dei terreni.

2.2.-Ed allora, la sentenza impugnata, là dove rimarca che <<la
compravendita di quote societarie non è vietata da alcuna norma
dell’ordinamento», mostra di conferire rilievo a 1. -)rofili del

tutto

inconferenti. Giacché il profilo rilevante non attiene all’atto alla
liceità della compravendita, sibbene all’elusione dell’imposta che
da tale compravendita deriva.
2.3.-Invero, la cessione delle quote, sebbene runzionale
garantire l’effetto giuridico finale del trasferimento di proprietà dei
beni immobili, non è stata assoggettata ad iva, in quanto esente.

E l’effettivo intento della società cessionaria, già suscettibile di
esser tratto dall’evidenza degli effetti giuridici dell’operazmne nel
RG n. 14624/201 I
Angelina-M

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, costituite allo scopo di

KtLind

suo complesso, era stato addirittura esplicitato

5

ch

nei contratti

preliminari dei quali v’è cenno in narrativa (in termini, sia pure sul
fronte dell’imposta di registro, vedi Cass. 5 giugno 2013, n. 141 5().
secondo cui una pluralità di operazioni societarie e di neuozi,
strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre, nella

della proprietà di beni immobili a seguito di conferimento dapprima
in una società a responsabilità limitata e poi cessione delle relative

quote, va considerata, ai fini dell’imposta di registro, come

LIII

fenomeno unitario).
2.4.-Dunque, anche se leciti, gli arrangiamenti formali che le
parti possono porre in essere al fine di pagare meno non possono
avere valore, poiché a nessuno è consentito di sottrarsi ai propri
obblighi di pagare quanto dovuto.
3.- Del tutto irrilevanti risultano, allora, gli art_tomenti
sviluppati in controricorso relativi, per un verso, all’inesistenza.
all’atto della stipula di un contratto preliminare misto, dal quale
avrebbe preso le mosse l’intera vicenda, di qualsivoglia norma
antielusiva e, per altro verso, al dedotto superamento cl II articoki

10 della legge 408/790 ad opera dell’articolo 7 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.
3. /.-Sul punto, la Corte di giustizia costantemente rimarca.
perché si possa parlare di pratica abusiva, occorre che si veri richino

due condizioni. Da un lato, le operazioni devono, nonostante
l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti
disposizioni della direttiva IVA e della legislazione nazionale che la
traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sni
contraria all’obiettivo perseguito da queste disposizioni. Dall’altro.
deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo
RG n. 14624/2011
Angelina-Maria Penino e

specie, un unico effetto giuridico finale costituito dal trasferimento

Pa2ina 6 (li 8

essenziale dell’operazione controversa è l’ottenimento di un
vantaggio fiscale (Corte giust. in causa Klub 00D, punto 48; Corte
giust. 21 febbraio 2006, C- 255/02, Halifax ed altri, punti 74 e 75).
3.2.-D’altronde, hanno precisato le sezioni unite di questa
Corte anche con riguardo alle imposte dirette, non può non ritenersi

costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre
indebiti

vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non

contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti
giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni
economicamente apprezzabili che giustifichino l’opera/ione.
diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio lìscale (Cass.,
sez.un., 23 dicembre 2008, n. 30057; vedi, in particolare, in tema di
cessione di quote e fusione per incorporazione, Cass. 30 novembre
2012, n. 21390 e, da ultimo, sul carattere

elusivo di una

combinazione negoziale di una donazione di un terreno edificabile
di una madre ai propri figli e della vendita a terzi da parte di costoro
a ridosso della donazione, Cass. 15 novembre 2013, n. 25671).
3.3.- Anzi, hanno precisato le sezioni unite, la circostanza che
una specifica norma antielusiva abbia espressamente considerato
uno dei benefici fiscali che tipicamente derivano dal negozio
abusivo non vuol dire che il giudice tributario non possa comunque
<>.

3.4.- Manifestamente irrilevante, è, infine, il riferimento del
controricorso ai vincoli procedimentali contemplati dall’articolo 37-

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
RG n. 14624/2011
Angel ma- Mai

insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme

Patina 7 di 8

n. 600, introdotto dall’articolo 7, 1° comma, del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358: basti considerare, sul punto, che la norma e
stata introdotta successivamente alla notifica degli avvisi di rettifica
dei quali si discute (sull’inapplicabilità della norma a
comportamenti considerati elusivi, tenuti dal contribuente nella

Cass., ord. 14 marzo 2013, n. 6528).
4.- Altresì irrilevante, per concorrenti motivi, infine. è la
circostanza che nei confronti delle società Robinia s.r.1., Rovi ere
s.r.l. e Acero s.r.l. sarebbero passate in giudicato sentenze

che

avrebbero annullato accertamenti concernenti rispettivamente
imposte dirette ed IVA.
Anzitutto, il giudicato concerne soggetti diversi dalla società
contribuente.
Inoltre, il giudicato formatosi in riferimento ad una determinata
imposta, ancorché fondato sui medesimi fatti rilevanti
dell’applicazione di un’imposta diversa, non

ai tìni

spiega efficacia

preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest’ultima imposta (fra
varie, Cass. 14 gennaio 2011, n. 802).
Infine, con specifico riguardo all’IVA, le relative controversie
richiedono il rispetto di norme comunitarie imperative, la cui
applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del
giudicato nazionale, previsto dall’articolo 2909 del codice civile e
dalla sua eventuale proiezione anche oltre il periodo di imposta che
ne costituisce specifico oggetto, qualora, come nel caso in
questione, sia impedita la realizzazione del principio di

contrasto

dell’abuso del diritto, come strumento teso a garantire la piena
applicazione del sistema armonizzato d’imposta (vedi, fra molte.
Cass. 8 maggio 2013, n. 10781; Cass. 5 ottobre 2012, n. 169%;
RG n. 14624/2011
Angelin

) eSlenSOre

vigenza dell’alt 10 della 1. n. 408 del 1990, vedi, specificamente,

Zgegrr1):-JA

l’a , i na 8 di 8

Cass. 30 settembre 2011, n. 20029; Cass. 19 maggio 2010, n.
12249, che richiamano Corte di Giustizia 3 settembre 2009, in
causa C-2108). Il che comporta che soltanto il giudicato pienamente
rispondente alle norme imperative comunitarie in tema di Iva può
produrre efficacia espansiva.

non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso va deciso
nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta
dalla contribuente, per quanto ancora d’interesse.
La particolarità della controversia comporta la compensa/ione
delle spese inerenti alle fasi di merito.
Seguono, invece, la soccombenza le voci di spesa concernenti
questa fase.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero
dell’economia e delle finanze;
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente
proposta, per i profili ancora d’interesse;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna il fallimento della società a pagare le spese concernenti
la fase di legittimità, liquidate in Curo 30.000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 4 novembre 2013.

5.41 ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza va cassata e.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA