Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6529 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017), n. 6529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20666-2016 proposto da:
A.C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato difeso
dall’avvocato ALBERTO FILIPPINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO Commissione Territoriale per il riconoscimento
della Protezione Internazionale di Roma, PROCURATORE GENERALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 216/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 24/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO
ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 216 del 2016 (pubblicata il 25 agosto 2016), nel procedimento di protezione umanitaria e di richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte di A.C.H., sulla decisione negativa del Tribunale di quella stessa città in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, ha dichiarato l’inammissibilità dell’unica domanda proposta in appello (quella di protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari) in difetto di una specifica censura dell’omessa pronuncia da parte del Tribunale e di una mera riproposizione della domanda avanzata in prime cure.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor A.C.H..
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente fondato in quanto, al riguardo, pur nel contrasto di giurisprudenza manifestatosi, è da preferire la regola secondo cui “In caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l’appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure, stante l’assenza di qualsivoglia motivazione sulla quale costruire la doglianza; tale soluzione, consentendo al giudice di appello di decidere sulla domanda non considerata in primo grado, risponde anche ad esigenze di economia e concentrazione processuale, posto che, ove venisse invece dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione (per difetto di specificità), la parte conserverebbe la facoltà di riproporre la domanda dichiarata inammissibile in un separato giudizio. ” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4388 del 2016).
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1a sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017