Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6529 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA, 11,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO PROTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANFRANCO TROTTA;

– ricorrenti –

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONARDO COTUGNO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. R.G. 69/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositato il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

N.A. propone ricorso per cassazione con quattro mezzi, avverso il decreto della Corte di appello di Salerno che, nell’ambito di una procedura volta a conseguire la modifica delle condizioni di divorzio L. n. 898 del 1970, ex art. 9, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha accolto parzialmente il reclamo proposto da N. e ha disposto che questa contribuisca al mantenimento del figlio S.C., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la somma di Euro 100,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT, e corrisponda le spese straordinarie relative al figlio nella misura del 20%; ha, inoltre, accolto parzialmente il ricorso proposto dall’ex coniuge S.M. ed ha disposto che la revoca dell’assegno di mantenimento previsto a suo carico per il figlio maggiorenne decorresse dalla data di proposizione della domanda del 19/12/2017; ha, inoltre, disposto la riduzione dell’assegno divorzile in favore di N. ad Euro:350,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT, a decorrere dalla domanda del 19/12/2017.

S.M. ha replicato con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale.

N. ha depositato memoria.

Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c..

1.2. La prima parte del motivo, laddove concerne la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, non appare adeguatamente esplicitato, in ordine alla domanda proposta ed alla statuizione impugnata e, pertanto, risulta inammissibile.

1.3. Anche la seconda parte del motivo è inammissibile laddove la ricorrente avanza la richiesta di essere autorizzata a corrispondere l’assegno di mantenimento direttamente al figlio, oramai maggiorenne, per essere venuta meno la coabitazione con il padre.

Premesso che, con condiviso arresto, questa Corte ha già precisato che “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 155 quinquies c.c. ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato.” (Cass. n. 25300 del 11/11/2013; Cass. n. 24316 del 28/10/2013), va osservato che, nel caso in esame, quanto la ricorrente assume circa la presunta assenza di convivenza del figlio con il genitore, non risulta essere stato accertato in fase di merito, nè si evince una richiesta del figlio, di guisa che il motivo si palesa inammissibile.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo e controverso.

La ricorrente si duole che la Corte di appello, nonostante abbia dato conto dell’attività svolta dalla controparte (magistrato) e del fatto che questi non avesse provveduto a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi, non si sia pronunciata sulla richiesta di indagini di polizia tributaria da ella sollecitate e non abbia svolto accertamenti.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione delle norme in materia di diritto alla percezione dell’assegno divorzile e di quantificazione dello stesso. La ricorrente si duole che non siano state adeguatamente considerate le sue condizioni economiche precarie, la perdita della disponibilità della casa coniugale, l’obbligo di mantenere il figlio – sia pure in misura ridotta -, il tentativo non riuscito di inserirsi nel mondo del lavoro, e dall’altro non siano state valutate le condizioni economiche patrimoniali e reddituali dell’ex coniuge.

Si duole che non sia stato considerato il contributo dato alla famiglia e la rinuncia alle proprie ambizioni personali e richiama Cass. Sez. U. n. 18287 dell’11/7/2018.

2.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili perchè sostanzialmente sollecitano un riesame della valutazione compiuta dalla Corte di appello e non colgono la ratio decidendi.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto assume la ricorrente, ha esaminato sia le qualità professionali delle parti avvocato la N., sia pure non impegnata nell’attività professionale, magistrato il S. -, il contributo fornito dalla N. alla vita familiare ed alla realizzazione del coniuge, l’età della stessa, la durata del matrimonio ed ha riconosciuto il suo diritto all’assegno divorzile, tanto è che ha rettamente disatteso la domanda di revoca avanzata dall’ex coniuge, statuizione oggetto del ricorso incidentale.

Rispetto alla quantificazione, oggetto delle presenti doglianze, la Corte di appello la ha ancorata ai parametri di legge, sulla considerazione centrale che la N., pur essendo professionalmente qualificata, non si era attivata nel corso degli anni per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonostante fosse ancora abbastanza giovane e considerato che il matrimonio aveva avuto una durata non particolarmente ampia; ha tuttavia ridotto l’assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio e la contribuzione alle spese straordinarie, compiendo una valutazione complessiva ad essa favorevole in merito alla sua modesta situazione e capacità economica.

La censura non prospetta alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame in riferimento alla specifica ratio decidendi, ma sollecita un diverso esame delle emergenze istruttorie e indica genericamente dei fatti (partecipazione a concorsi, cancellazione dall’Albo professionale) di cui non chiarisce se e quando siano stati sottoposti al giudice del merito ed in che termini: ciò non consente nemmeno di ritenerli decisivi, posto che non smentiscono la valutazione di concreta capacità lavorativa compiuta dalla Corte distrettuale, che ha rimarcato come la stessa non fosse stata compiutamente esplorata dalla N..

3.1. Con il quarto motivo la ricorrente principale si duole che la Corte distrettuale abbia compensato le spese del secondo grado, lasciando inalterata la condanna a suo carico delle spese del primo grado, nonostante avesse depositato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia per il primo che per il secondo grado. A suo parere la condanna doveva essere posta a carico dell’erario dal quale la parte vincitrice avrebbe potuto ripetere le somme liquidate a titolo di spesa.

3.2. Il quarto motivo è inammissibile perchè generico e aspecifico ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in relazione a quanto assume di avere chiesto e dedotto innanzi al giudice del gravame, oltre che non condivisibile in punto di diritto.

Invero, il patrocinio a spese dello Stato è volto a garantire l’assistenza legale necessaria per agire in giudizio alle persone che godano dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ma non a sollevare dette parti dall’obbligo di sopportare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa, come liquidate dal giudice, ove poste a loro carico in osservanza del principio della soccombenza.

4.1. Con il ricorso incidentale S.M. denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e la apparenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla domanda di revoca dell’assegno divorzile, che – a dire del ricorrente incidentale – sarebbe stata giustificata dalla colpevole inerzia della N. nel rendersi economicamente autosufficiente e da scelte personali compiute dopo la separazione (avvenuta nel 2005).

4.2. Il motivo è inammissibile perchè, pur formulato come violazione di legge, sollecita il riesame del merito (v. sub 2.3.) e risulta inammissibile in sede di legittimità.

5. In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili.

In ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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