Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6529 del 09/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 09/03/2020), n.6529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20004-2012 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX
SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO NARDONE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona d Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza o. 255/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 14/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
Fatto
RILEVATO
che:
Il fallimento (OMISSIS) spa proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Campania n. 255 /46 /11;
che si costituiva con controricorso L’agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto;
che successivamente sia il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il pagamento di quanto dovuto in sede di concordato, che è stato documentato il pagamento, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere;
ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite concordemente richiesta e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 9 marzo 2020