Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6528 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18411-2016 proposto da:

N.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII,

474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA GINALDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO

ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 54 del 2016 (pubblicata il 29 febbraio 2016), ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. N.Q., cittadino del (OMISSIS), mirante ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, avverso l’ordinanza di prime cure (comunicata l’11 marzo 2015) con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva respinto il suo ricorso, atteso che l’impugnazione, proposta con ricorso anzichè con citazione, era stata depositata in cancelleria il 10 aprile 2015 ma notificata agli appellati solo in data 30 aprile 2015, oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor sig. N.Q., con atto notificato il 13 luglio 2016, sulla base di due motivi, con i quali lamenta la violazione e falsa applicazione di legge per la dichiarata inammissibilità, in considerazione del tipo di controversia.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente infondato in quanto il ragionamento svolto dal ricorrente s’infrange contro l’affermazione del principio di diritto, enunciato da questa Corte (Sez. 6^ – 1, Ordinanza n. 13815 del 2016) per un caso analogo, e secondo cui “l’impugnazione avverso l’ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. a, va proposta con atto di citazione anzichè con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma anche a quella di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 – quater c.p.c., a pena di inammissibilità, senza che possa essere effettuata alcuna conversione del rito in appello, riguardando il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, solo il primo grado.”.

Alla reiezione del ricorso, non conseguono nè le spese processuali, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa fase del giudizio, nè l’enunciazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte, respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1a sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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