Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6528 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17767-2019 proposto da:

L.M., personalmente e quale titolare della ditta individuale

MEDISPORT di L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato WILLIAM LIMUTI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO COOPERATIVA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ULPIANO, 29, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MORRONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA BERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 983/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Su richiesta della Banca Popolare di Sondrio, il Tribunale di Sondrio emetteva decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 52.255,33= nei confronti di L.M., che proponeva opposizione; l’opposizione era parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di L. al pagamento in favore della Banca della minor somma di Euro 32.265,23=, oltre interessi convenzionali.

L. proponeva appello, chiedendo alla Corte di appello di Milano – per quanto ancora interessa di accertare la “validità ed efficacia della volontà espressa dalla L. (cfr. da ultimo pag. 7 della memoria di replica L.) di voler approfittare agli effetti dell’art. 1304 c.c. della transazione intervenuta tra la Banca Popolare di Sondrio ed il fideiussore O.F., come risultante dal doc. 1 allegato alla memoria di replica del primo grado del giudizio” (come si evince da quanto trascritto al fol. 9 del ricorso).

La Corte distrettuale, dato atto che il documento comprovante la transazione non risultava agli atti, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alle spese.

L. propone ricorso per cassazione con tre mezzi. La Banca ha replicato con controricorso e con memoria depositata fuori termine.

Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, segnatamente individuato nel documento comprovante la transazione intercorsa tra la Banca ed il condebitore solidale O..

1.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha dato atto che il documento comprovante la asserita transazione non era stato reperito, nè quale allegato alla memoria di replica conclusionale di L. in primo grado, nè nel fascicolo di primo grado della stessa parte, depositato in cartaceo, nè dall’esame del fascicolo di primo grado visibile sulla Consolle del Magistrato; che il detto documento non risultava essere stato concretamente visionato nè dal Tribunale, che non ne aveva dato atto nella sentenza appellata, nè dalla Banca che aveva dichiarato di non avere mai accettato il contraddittorio su tale documento, anche ove esistente.

Ha quindi affermato che l’esame di detto documento sarebbe stato indispensabile per stabilire se la transazione era stata effettivamente conclusa ed i termini della stessa, al fine di verificare la effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1304 c.c., comma 1, inapplicabile ove la transazione avesse riguardato la sola quota dell’ O. – ed ha rigettato l’appello iin ragione della mancata produzione di detto documento e dell’assenza di prova in ordine alla transazione.

Orbene, rammentando che “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.” (Cass. n. 16812 del 26/06/2018), va osservato che, nel caso in esame, la Corte di appello non ha affatto omesso l’esame del documento in questione, ma ha invece accertato in fatto che questo non era stato prodotto, in quanto non risultava allegato alla memoria conclusionale di replica di L. in primo grado, nè al fascicolo di parte: la ricorrente non ha efficacemente censurato tale statuizione, giacchè il motivo non coglie la ratio decidendi, oltre a non indicare alcun fatto decisivo il cui esame sia stato omesso che avrebbe potuto condurre ad opposte conclusioni.

Invero la ricorrente si è limitata a dire, rispetto al deposito del documento che assume, che “Così non è e non poteva essere in alcun modo” (fol. 13 del ricorso), senza dimostrare di aver fornito alcuna prova del regolare deposito e della allegazione del documento in primo grado e senza nemmeno illustrare quale sarebbe stato lo specifico contenuto del documento e, soprattutto, i termini della asserita transazione.

Nè giova l’argomento svolto a contrario, sulla scorta della condotta della Banca che – a dire della ricorrente – non aveva contestato la sussistenza dell’accordo transattivo e non aveva affermato che il documento era mancante, perchè tale circostanza è smentita da quanto ugualmente accertato in sentenza (e non specificamente contestato) in ordine36 fatto che la Banca aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio su detto documento, anche ove esistente.

2.1. Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente si duole che la Corte distrettuale non abbia tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 1304 c.c., la Banca, in forza dell’accordo transattivo concluso con O., non poteva più azionare la parte del credito transatto nei confronti di L. e non abbia accolto l’eccezione proposta da L. con dichiarazione di voler profittare della transazione.

2.2. I motivi sono assorbiti dal rigetto del primo motivo, perchè presuppongono che sia stata provata la dedotta transazione, circostanza esclusa dalla Corte di appello.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA