Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6528 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 09/03/2020), n.6528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29240-2011 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato IDA PALANGE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO WALTER CIMA, PIETRO

COLUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in Persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA UFFICIO TERRITORIALE DI MANFREDONIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 170/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 11/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M. proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Puglia sez di Foggia n. 170/27/10;

che si costituiva con controricorso L’agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto;

che successivamente la ricorrente dava atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6;

che ha documentato il pagamento delle rate;

che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 9 marzo 2020

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