Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6528 del 04/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6528 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso ‘1169-2015 ptoposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato ANTONIO VALENTE
giusta procura a margine del ricorso;

contro
HORELLI ANGELA;

– intimata avverso la sentenza n.3026/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO_SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
13/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;
udito l’Avvocato Antonio Valente difensore della ricorrente che si riporta agli
scritti.

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– ricorrente –

Data pubblicazione: 04/04/2016

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Considerato in fatto ed in diritto
Equitalia Sud s.p.a. ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso la
sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio-sezione distaccata di Latina, in accoglimento dell’appello proposto da Angela
Fiorelli, aveva riformato la sentenza di primo grado di rigettato del ricorso
proposto avverso

il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dalla

In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che ove l’Agente per la
riscossione non abbia promosso l’azione esecutiva entro un anno dalla
notificazione della cartella non può iscrivere ipoteca, se prima non ha notificato al
contribuente un atto di intimazione al pagamento.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., con la quale,
preliminarmente si invitava la ricorrente a dimostrare l’avvenuta rituale
instaurazione del contraddittorio, veniva fissata l’adunanza della Corte di camera di
consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
La ricorrente depositava memoria ed istanza di remissione in termini ex
art.153, comma 2, e 294, comma 2 e 3 c.p.c.
La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.
Il ricorso, infatti, è inammissibile per non essere stato prodotto in atti
l’avviso di ricevimento prescritto dalla legge in caso di notificazione, come nella
specie, a mezzo posta.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, invero, con la
spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al
destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo
documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia
l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale
mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata
produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì
l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la
rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di
inamrnissibilità del ricorso medesimo.

Rie. 2015 n. 01169 sez. MT – ud. 17-02-2016
-2-

Concessionaria in relazione a due cartelle di pagamento.

Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da
parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

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