Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6527 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 21/01/2021, dep. 28/02/2022), n.6527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22183/2020 proposto da:
A.M.J., elettivamente domiciliato in Ferrara, Via
Guglielmo degli Adelardi n. 6, presso avv. (Ndr: testo originale non
comprensibile), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
11/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2022 da Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Bologna, con decreto dell’11/07/2020, ha rigettato integralmente il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS), A.M.J., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente Commissione Territoriale.
2. Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita tardivamente chiedendo l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c.
4. All’udienza del 18/06/2021, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, osservato che il ricorso concerne la questione della rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria del radicamento in Italia del cittadino straniero, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla presente questione, rimessa alle stesse con ordinanza n. 28316 del 2020.
5. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Francesca Ceroni, ha depositato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata certificazione della data del rilascio della procura alle liti.
6. Il cittadino straniero, in data 21/12/2021, per mezzo del difensore munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio.
7. Rilevato che l’atto di rinuncia risulta regolarmente formato e tempestivamente depositato, deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
8. Non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità conformemente al disposto dell’art. 391 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022