Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6527 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017), n. 6527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15462 – 2016 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, in persona del Ministro in
carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1997/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO
ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1997 del 2015 (pubblicata il 17 dicembre 2015), in accoglimento dell’appello proposto dal sig. M.S., cittadino del (OMISSIS), ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda di protezione internazionale, introdotta, sotto tutti i profili, nei confronti del Ministero dell’Interno, ed ha dichiarato che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per la protezione umanitaria, con addebito delle spese alla parte pubblica.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, andavano accolte solo le doglianze relative al diniego di quest’ultima misura atteso che l’appellante aveva dimostrato la sua attuale occupazione e che il “suo rientro forzato in patria apporterebbe grave vulnus alla sua condizione esistenziale, che finalmente ha assunto un assetto di serena normalità”.
Il ricorrente Ministero assume, di contro, il difetto dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, in quanto lo svolgimento di un’attività lavorativa non costituirebbe requisito o motivo idoneo per la concessione del permesso di soggiorno per quei motivi.
Il Collegio, verificato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, effettuata a mezzo posta (in quanto (come risulta dalla cartolina postale) il piego diretto al difensore dell’intimato non è stato consegnato perchè l’Avv. Angela Straziota risulta sconosciuta all’indirizzo a cui è stato diretto il ricorso), deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che occorra provvedere sulle spese di questa fase, per mancato svolgimento di alcuna attività difensiva da parte dell’intimato, e sul raddoppio del contributo unificato, risultando soccombente l’Amministrazione dello Stato.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 1a sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017