Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6527 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17123-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DIAMANTI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2188/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.G. propone ricorso con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2188 depositata il 28/3/2019. Unicredit SPA ha replicato con controricorso. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

La controversia era sorta a seguito dell’opposizione proposta da Patrimonio Immobiliare SPA, quale debitore principale, e M.G., quale fideiussore, avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della Banca, con il quale era stato ingiunto il pagamento del saldo negativo di quattro conti correnti intestati alla società, ammontante ad Euro 39.750.575,60=, oltre accessori. Nel giudizio di opposizione venivano svolte anche domande riconvenzionali.

Per quanto interessa, M. aveva denunciato la falsità delle firme a lui riferite apposte alle lettere di aumento dell’importo della fideiussione e la falsità delle firme a lui riferite apposte sui contratti di apertura dei conti correnti 92568/57, 92542/51 e 92560/59, intestati a Patrimonio Immobiliare SPA; la falsità delle firme a lui riferite su una serie di operazioni bancarie compiute sugli anzidetti conti; la natura fraudolenta dei finanziamenti e delle erogazioni di somme eseguite su detti conti; l’inefficacia e l’inoperatività di ogni garanzia concessa da M. sia perchè linvalido ed inefficace il rapporto di base, sia perchè violati nell’esecuzione dei rapporti i doveri di correttezza e buona fede da parte dei funzionari della Banca.

Il Tribunale, accertata mediante CTU la riferibilità delle firme a M., rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali.

M. proponeva appello che veniva ugualmente rigettato, all’esito dell’espletamento di nuova perizia grafologica che confermava la riferibilità delle sottoscrizioni all’appellante.

Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso e contraddittorio esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, che individua nella consulenza di parte, con la quale erano state svolte delle critiche alla CTU grafologica, lamentando che questa era stata recepita in toto dal giudicante senza indicare perchè le critiche del CTP non fossero state ritenute convincenti; altro fatto decisivo è ravvisato dal ricorrente nelle risultanze dell’istruttoria penale, ritenute “irrilevanti” dalla Corte di appello. Sostiene che ciò abbia comportato un difetto di motivazione ed una violazione del diritto di difesa.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Va rammentato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c. d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c. d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente.” (Cass. n. 12387 del 24/06/2020).

1.4. Ciò va confermato, a maggior ragione, per quanto attiene la valutazione della consulenza tecnica di parte, giacchè la stessa costituisce “mero argomento di prova” (Cass. n. 30364 del 21/11/2019; Cass. n. 862 del 19/4/2018) sì da non poter integrare l’omesso esame di un fatto decisivo; Cass. n. 26305 del 18/10/2018; Cass. n. 13902 del 3/6/2013; Cass. n, 20347 del 24/8/2017; Cass. n. 23590 dell’11/11/2011), ed è un’allegazione difensiva di contenuto tecnico (Cass. n. 20821 del 26/9/2006; Cass. n. 2063 del 29/1/2010).

Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell’adesione e ciò in quanto l’accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass. n. 3881 del 2006), e il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente.

Diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio o dalla consulenza tecnica di parte sia emerso un fatto storico decisivo e siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, onde non incorrere nel vizio anzidetto è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (cfr. Cass. n. 15147 del 11/06/2018, Cass. n. 30364 del 21/11/2019; Cass. n. 25862 del 2/12/2011; n. 10688 del 24/4/2008; n. 4797 del 4797 del 1/3/2007). Da tali principi consegue che per infirmare, sotto il profilo del vizio motivazionale, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui, come nella specie, il giudice dichiari di condividere il merito, è anzitutto necessario che la parte alleghi di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, ed evidenzi quale “fatto storico” decisivo abbia omesso di esaminare la Corte territoriale, “fatto storico” che, come già detto, non può essere costituito dalla consulenza di parte.

1.5. Quanto alle richiamate “risultanze dell’istruttoria penale”, la censura risulta manifestamente priva di specificità, poichè alcun fatto da esse ritraibile è indicato.

1.6. Nel caso in esame, pertanto, la doglianza, si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè volto ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede; invero, non risulta individuato affatto2omesso l’esame dei fatti decisivi per il giudizio, tempestivamente dedotti.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

Il ricorrente critica la statuizione con cui la Corte distrettuale ha affermato l’irrilevanza della accertamento in merito alla validità del negozio principale (contratti di apertura di conto corrente) perchè la garanzia prestata integrava un contratto autonomo di garanzia, sulla base dell’interpretazione dell’art. 8 del contratto.

In proposito sostiene che il contratto di fideiussione era stato redatto su modulo predisposto dalla Banca che prevedeva l’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c. delle c.d. clausole vessatorie, e che tale doveva ritenersi la clausola ex art. 8 considerata dalla Corte di appello, che non era stata approvata per iscritto e che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile perchè, oltre a denunciare genericamente violazione di legge senza alcuna indicazione delle norme che si assume siano state violate, in realtà consiste nella deduzione dell’erroneità della interpretazione fornita dal giudice di appello laddove ha qualificato la garanzia prestata dal ricorrente, come contratto autonomo di garanzia, denuncia che – alla stregua del motivo e della stessa sentenza – non appare sia stata introdotta nella fase di merito, nè in relazione alla qualificazione del contratto, nè in merito al contenuto dello stesso, non trascritto, ed alla validità ed efficacia delle clausole ivi previste, e si palesa, pertanto, come nuova.

A ciò va aggiunto che il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, che è governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti e costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, è consentito solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, qui non individuati, e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua; di contro, la predetta censura, non risponde nemmeno a detti canoni (Cass. n. 24539 del 20/11/2009, Cass. n. 2465 del 10/2/2015, Cass. n. 10891 del 26/5/2016; Cass. n. 7963 del 30/3/2018, in motivazione).

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 30.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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