Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6526 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 21/01/2021, dep. 28/02/2022), n.6526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5828/2019 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Trionfale, 5637,

presso lo studio dell’avvocato Ferabecoli Gabriele, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2022 da Dott. ACIERNO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con decreto depositato in data 02.01.2019, ha respinto la richiesta del sign. D.C., originario del (OMISSIS), a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente del riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 nonché, in subordine, della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 14 e ss. e, in ulteriore subordine, di quella umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6. A sostegno della decisione ha affermato: l’insussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio, con riguardo al timore fondato di un rischio personale di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico in caso di rientro nel Paese d’origine, anche in ragione della ritenuta non credibilità specifica delle dichiarazioni rese dal richiedente riguardo al suo asserito ruolo di politico militante in un partito di opposizione oltre che di quella generale riguardo agli altri particolari della sua vita personale; l’insussistenza altresì dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo che il richiedente potesse essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti né che potesse subire un grave danno alla propria integrità personale a causa della violenza indiscriminata in ipotesi di conflitto armato interno o internazionale; infine, la carenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussistendo da un lato situazioni di compromissione all’esercizio dei diritti umani nel Paese d’origine, e dall’altro situazioni di significativo inserimento sociale e culturale nel territorio italiano né di peculiare vulnerabilità all’esito di un eventuale rimpatrio.

2. Avverso il suddetto decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno (che non ha svolto alcuna difesa) sulla base di tre motivi.

3. Con ordinanza interlocutoria 1650/2020 la Prima Sezione civile ha ritenuto necessaria la trattazione della causa in pubblica udienza, alla luce dei principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di ripetere l’audizione del ricorrente dinanzi al Collegio.

4.Con successiva ordinanza interlocutoria 2542/2021 la Prima Sezione civile ha rinviato la causa ad una nuova udienza camerale in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili riguardo ad una questione di massima di particolare importanza: se ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, assuma rilevanza l’accertato effettivo radicamento dello straniero nel territorio italiano, fondato su precisi indici di stabilità lavorativa e relazionale la cui modificazione, a causa del rimpatrio, possa determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare ex art. 8 CEDU.

5. Il PG, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memorie scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso il cittadino straniero ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 14 e 35 bis in relazione alla mancata fissazione dell’udienza di comparizione (volta anche alla ripetizione dell’audizione del richiedente), data l’assenza delle videoregistrazioni dell’audizione del richiedente asilo dinanzi alla Commissione territoriale; con il secondo motivo ha contestato l’omesso esame di documenti comprovanti il livello di integrazione raggiunto in Italia; infine con il terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5 e 7 nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, non avendo il Tribunale cooperato nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, tenendo in considerazione le informazioni provenienti dalle fonti internazionali sulla situazione generale del Paese di provenienza in ragione della vicenda narrata dal richiedente di essere stato perseguitato in quanto membro attivo del gruppo politico di opposizione (OMISSIS).

7. Occorre prioritariamente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, in quanto risulta viziata la procura all’uopo conferita. Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alla liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata e la cui carenza determina l’inammissibilità del ricorso. Il difensore tuttavia potrà anche certificare con un’unica sottoscrizione sia la data successiva alla comunicazione sia l’autenticità della firma del conferente (Sent. Cass. S.U. n. 15177/2021). Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso su foglio congiunto indica solo la data di rilascio (21 gennaio 2019) successiva alla comunicazione del decreto del Tribunale di Milano, ma non contiene alcuna certificazione, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “per autentica”. Va aggiunto altresì che la Corte costituzionale, da ultimo, con Sent. n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, sesto periodo, sollevate con riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, agli artt. 46,18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sollevate dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con l’ordinanza del 23/06/2021.

Il dedotto rilievo ha carattere assorbente e pertanto rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Il ricorso è in conclusione inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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