Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6526 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7766/2009 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PUTIGNANO Nicola, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI Roberto, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALLUSTRI GIOVANNI, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1979/08 della CORTE D’APPELLO di BARI del
19.5.08, depositata il 02/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Nicola Putignano che si riporta
agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L.G., dipendente della ASST con qualifica di revisore tecnico (OMISSIS) ctg, transitato in forza della L. n. 58 del 1992, alle dipendenze di Iritel s.p.a. (ora Telcom) con qualifica di addetto ad attività specialistiche di apparati, (OMISSIS) livello, chiedeva al Tribunale di Bari di essere inquadrato nel (OMISSIS) livello CCNL SIP dal 1.11.1993 – poi livello (OMISSIS) CCNL 1996 ed attuale (OMISSIS) livello CCNL 2000 – assumendo che le tabelle di equiparazione concordate dalle parti sociali con accordo sindacale del 15.3.1993 erano illegittime perchè in contrasto con l’art. 2103 c.c. e la L. n. 58 del 1992, art. 4, che aveva previsto l’assegnazione a mansioni equivalenti rispetto a quelle svolte in ASST. Il Tribunale di Bari rigettava il ricorso con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Bari.
Avverso quest’ultima sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale ha denunciato omessa ed insufficiente motivazione per avere il giudice del gravame non considerato che le tabelle di equiparazione prevedevano l’inquadramento del revisore tecnico ex ASST in (OMISSIS) livello CCNL SIP 1992 e per non aver posto a raffronto le mansioni effettivamente svolte prima e dopo il passaggio da ASST a IRITEL, al fine di valutare l’equivalenza tra le due qualifiche e la legittimità della tabella di equiparazione.
Telcom Italia s.p.a. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è improcedibile.
L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate dopo il 3 aprile 2006, dispone che “insieme al ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità…….i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
Nella specie non risulta che la parte ricorrente abbia depositato unitamente al ricorso per cassazione anche i contratti e accordi collettivi di cui lamenta l’errata interpretazione e disapplicazione da parte del giudice di appello. Tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla produzione del fascicolo di parte dei giudizi di merito nei quali il contratto collettivo è stato a suo tempo inserito, nè dalla eventuale trascrizione in ricorso (che comunque manca nell’impugnazione in esame) delle parti del contratto che a giudizio della ricorrente interessano la sua vicenda processuale (vedi Cass. S.U. n. 28547/2008).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010