Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6526 del 16/03/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 16/03/2018, (ud. 22/02/2018, dep.16/03/2018),  n. 6526

Fatto

1. D.P.P. impugnava l’avviso di accertamento notificatogli l’8.3.2003 e la conseguente cartella di pagamento; l’impugnazione era accolta in primo grado e, sull’appello della amministrazione, respinta in secondo grado; nel frattempo la cartella era stata oggetto di sgravio.

2. L’amministrazione procedeva a nuova iscrizione a ruolo richiamando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, ed emetteva altra cartella che, notificata il 22.12.2009, veniva impugnata dal contribuente siccome illegittima in ragione della illegittimità della nuova iscrizione a ruolo in quanto avvenuta richiamando erroneamente il citato art. 68 e malgrado vi fosse già l’iscrizione a ruolo sulla base della quale era stata emessa la prima cartella.

3. L’adita commissione tributaria provinciale di Bari respingeva l’impugnazione.

4. La decisione era confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza emessa il 19 luglio 2012, con cui la commissione riteneva la nuova iscrizione legittima perchè necessaria per poter addivenire alla riscossione delle imposte dovute ed emessa senza violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

5. Il D.P. ricorre, con un motivo illustrato con memoria, per la cassazione della suddetta sentenza.

6. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

7. Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la commissione tributaria regionale della Puglia ha violato o falsamente applicato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68,D.P.R. n. 602 del 1973 artt. 10, 25, 26,49,50 e artt. 475,476,479 c.p.c., riproponendo gli argomenti a suo tempo spesi davanti ai giudici di merito (punto 2 della superiore esposizione dei fatti di causa).

2. Il motivo è infondato:

2.1. la cartella esattoriale è parificabile al precetto rispetto al titolo esecutivo rappresentato dal ruolo (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49);

2.2. il contribuente lamenta la illegittimità della cartella perchè emessa sulla base di un ruolo costituente duplicazione di altro ruolo (preesistente);

2.3. dalla duplicazione di titoli esecutivi nessuna norma fa derivare la invalidità del precetto fondato su uno di essi;

2.4. salva la possibilità del debitore di opporsi, in sede esecutiva, all’eventuale duplicazione della pretesa da parte del creditore; la cartella, atto che prelude all’esecuzione, è perfettamente legittima;

2.5. la sentenza impugnata, emendata nella motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., per la parte in cui la stessa fa riferimento all’inconferente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, è corretta nella conclusione (di rigetto del ricorso del contribuente volto alla dichiarazione di illegittimità della cartella).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in Euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018

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