Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6526 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017), n. 6526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11195-2016 proposto da:
ACRA S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, ALETTI S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, ALNIA S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempre, SERIGO SECONDA S.R.L.
– P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore”
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo
studio dell’avvocato PIER PAOLO POLESE, rappresentate e difese
dall’avvocato CARLO ZAULI;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimato –
avverso il decreto n. Cron. 1039/2016 del TRIBUNALE di FORLI’,
depositato il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO
ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Forlì, con il decreto n. 1039 del 2016 (pubblicato il 17 marzo 2016, ma comunicato il 22 successivo), ha respinto l’opposizione allo stato passivo del (OMISSIS) srl (dichiarato il (OMISSIS)) sulla domanda cd. supertardiva proposta dalle società ricorrenti, in quanto ha escluso che il ritardo dipendesse da una “causa non imputabile”.
Contro tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione Alma srl ed altre società con atto notificato a mezzo PEC in data 6 maggio 2016, ossia oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della cancelleria.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni.
Il ricorso per cassazione, pertanto, risulta inammissibile perchè tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria (essendo stato, il ricorso, notificato solo in data 6 maggio 2016): cfr. Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 623 del 2016: “Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006), la procedura è regolata dalla legge fallimentare novellata, ai sensi del D.Lgs. citato, artt. 150 e 153, atteso che l’apertura, e la conseguente pendenza del fallimento, sono ricollegabili alla pubblicazione della sentenza dichiarativa, ancorchè in accoglimento di ricorsi anteriormente presentati. Ne consegue che l’opposizione allo stato passivo va proposta nel termine, sancito dal nuovo L.Fall., art. 99, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione della esecutività dello stato passivo, e che avverso il provvedimento reso dal tribunale all’esito del relativo procedimento camerale, va esperito, entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria, il ricorso per cassazione alla stregua dell’ultimo comma del medesimo articolo.”.
Alla sostanziale reiezione del ricorso, sia pure in forma di inammissibilità dell’impugnazione, non conseguono le spese processuali, non essendosi costituita la curatela intimata, ma solo l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 1^ sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017