Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6526 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. tricomi Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13244-2019 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO BERTANZA;

– ricorrente –

contro

M.B.I., FALLIMENTO “(OMISSIS) SNC (OMISSIS)”;

– intimati –

avverso la sentenza n. 491/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il Tribunale di Cremona con la sentenza 8/24 agosto 2018 n. 30/18 aveva accolto il ricorso di M.B.I. e dichiarato il fallimento della società “(OMISSIS) di F.N. e C. SNC” e dei soci illimitatamente responsabili.

F.N., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società aveva proposto reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento della società e, in subordine, della dichiarazione di fallimento personale pronunciata in estensione.

La Corte di appello di Brescia ha respinto il reclamo.

F.N. personalmente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza in epigrafe indicata. M.B.I. ed il Curatore del Fallimento “(OMISSIS) di F.N. e C. SNC” sono rimasti intimati.

F.N. ha depositato memoria.

Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 L.Fall. in relazione all’adempimento richiesto dall’art. 147 L.Fall., comma 3, in merito alla convocazione del socio illimitatamente responsabile.

Il ricorrente, dichiarato fallito in estensione nella qualità di socio illimitatamente responsabile di “(OMISSIS) di F.N. e C. SNC”, sostiene che la notifica del ricorso di fallimento alla sua persona in detta qualità – in ragione della cui ritenuta validità il fallimento gli è stato esteso – non era valida perchè la notificazione al socio persona fisica non andava effettuata ai sensi dell’art. 15 L. Fall.

2. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento in estensione nei confronti del ricorrente per mancata convocazione, in ragione della prospettata mancanza di una valida notificazione del ricorso di fallimento alla sua persona.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’art. 15 L.Fall. abbia “introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 27539 del 28/10/2019 e Cass. n. 16864 del 26/6/2018).

Ed infatti, avendo riguardo per il caso in esame all’imprenditore persona giuridica, è stato chiarito che, se l’art. 145 c.p.c., “è esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 6559 del 20 marzo 2014), l’art. 15 L.Fall. intende invece mediare e fare convivere la finalità di tutela del soggetto collettivo con quella di “celerità e speditezza” dei procedimenti concorsuali, come caratterizzati dal perseguimento di peculiari interessi di natura pubblica, senz’altro idonei a rendere ragionevole, e adeguato, un meccanismo di tutela del diritto di difesa che tenga in particolare conto le previsioni normative relative all’obbligo di munirsi di un indirizzo pec e alla rilevanza da assegnare alle iscrizioni camerali (su questi punti specifici, si vedano, in particolare, Cass. n. 26333 del 20/12/2016, e anche, da ultimo, Cass. n. 53111 del 27/2/2020).

4.2. Tuttavia, questi principi non soccorrono nel caso in cui la notificazione debba riguardare la convocazione ex art. 147 L.Fall. dei soci illimitatamente responsabili ai quali va esteso il fallimento della società di persone, in quanto tale notificazione va compiuta nelle forme ordinarie e, dunque, ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e ss. o a mezzo del sevizio postale, in quanto l’art. 15 L.Fall., comma 3, giusta la sua formulazione, regola la sola ipotesi di instaurazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale, sia esso un imprenditore individuale o una società commerciale. Invero l’art. 15, comma 3 citato, non reca alcun richiamo all’art. 147 L.Fall., nè i soci illimitatamente responsabili, in quanto tali, sono obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare alla Camera di Commercio, talchè, anche qualora ne dispongano, la irreperibilità all’indirizzo informatico non può essere ritenuta “colpevole”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 3 citato (Cass. n. 16864 del 26/6/2018).

4.3. Muovendo da tali considerazioni, quindi, può affermarsi che la convocazione di F.N., quale socio illimitatamente responsabile, agli effetti di cui all’art. 147 L.Fall. doveva avvenire mediante la notificazione, allo stesso, eseguita con le modalità previste dal codice di procedura civile o a mezzo del servizio postale, del ricorso per la dichiarazione di fallimento della menzionata società, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla Corte distrettuale.

5. Il riscontrato vizio processuale determina la nullità del giudizio nei confronti del socio illimitatamente responsabile F.N. e della sentenza di fallimento in estensione emessa all’esito dello stesso nei suoi confronti – ferma la dichiarazione di fallimento emessa nei confronti della società, che non costituisce oggetto del giudizio di legittimità – e da ciò consegue la cassazione della pronuncia impugnata nella parte in cui ha confermato il fallimento in estensione di F.N., con rinvio al giudice di merito di primo grado, per l’eliminazione del vizio, ex art. 383 c.p.c., comma 3.

Ricorre, nella specie, il caso in cui i Giudice del reclamo avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice: come già affermato da questa Corte, in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell’omessa notificazione della istanza di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile), il giudice del reclamo, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo (Cass. n. 3861 del 08/02/2019; Cass. n. 18339 del 18/09/2015).

Al giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M

– Accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e la sentenza dichiarativa del fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile F.N. e rinvia al Tribunale di Cremona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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