Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6525 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32816/2018 proposto da:

J.O., rappresentato e difeso dall’avv. G. Bonsegna, del foro

di Lecce;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2022 da Dott. ACIERNO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto depositato in data 04.10.2018, ha respinto la richiesta del cittadino straniero J.O., originario del (OMISSIS), a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente del riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 nonché, in subordine, della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 14 e ss. e, in ulteriore subordine, di quella umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6. A sostegno della decisione ha affermato che: la vicenda personale narrata dal richiedente, quand’anche credibile, non integrasse i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, con riguardo al timore fondato di un rischio personale di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico in caso di rientro nel Paese d’origine; quanto ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, tenuto conto altresì della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, non emergeva che il medesimo potesse essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti né che potesse subire un grave danno alla propria integrità personale a causa della violenza indiscriminata in ipotesi di conflitto armato interno o internazionale; infine, in relazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il solo inserimento lavorativo nel territorio italiano non fosse di per sé sufficiente, essendo necessaria la concorrenza di ulteriori situazioni di peculiare vulnerabilità all’esito di un eventuale rimpatrio.

2. Avverso il suddetto decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno (che è rimasto intimato) sulla base di tre motivi.

3. Con ordinanza interlocutoria 2332/2020 la Prima Sezione civile ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione su una questione, già rimessa alla pubblica udienza di questa Sezione, concernente la necessità o meno dell’audizione del richiedente protezione, pur in caso di decisione conseguente ad udienza, quale condizione essenziale del giudizio di sua attendibilità e dell’esercizio del diritto di difesa.

4. Con successiva ordinanza interlocutoria 1235/2021 la Prima Sezione civile ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili su una questione di massima di particolare importanza concernente la rilevanza del livello di integrazione sociale raggiunta nel Paese di accoglienza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il cittadino straniero ha lamentato la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in merito alla valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente; con il secondo motivo ha contestato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7,14, nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis in relazione all’accertata insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria; infine, con il terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in ordine all’accertata insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Occorre con estrema priorità rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, in quanto risulta viziata la procura all’uopo conferita. Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alla liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata e la cui carenza determina l’inammissibilità del ricorso. Il difensore tuttavia potrà anche certificare con un’unica sottoscrizione sia la data successiva alla comunicazione sia l’autenticità della firma del conferente (Sent. Cass. S.U. n. 15177/2021). Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso su foglio congiunto indica solo la data di rilascio (18 ottobre 2018) successiva alla comunicazione del decreto del Tribunale di Milano, ma non contiene alcuna certificazione, recando soltanto l’autenticazione della firma.

Va aggiunto altresì che la Corte costituzionale, da ultimo, con Sent. n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, sesto periodo, sollevate con riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, agli artt. 46,18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sollevate dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con l’ordinanza del 23/06/2021.

Il dedotto rilievo ha carattere assorbente e pertanto rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Il ricorso in conclusione è inammissibile. Non c’e’ statuizione sulle spese processuali per la mancata costituzione tempestiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA