Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6525 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7327/2009 proposto da:

D.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CERVETERI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TOMAINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELIA MARIA CANDIDA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 21.2.08, depositata l’1/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 3 marzo 2004 respingeva la domanda proposta da D.F.S. con ricorso del 2.3.2002 diretta ad ottenere il ricalcolo della pensione per il periodo precedente il 1991. Il Tribunale aveva ritenuto l’avvenuta prescrizoine delle differenze sui ratei anteriori di oltre dieci anni alla domanda di ricalcolo presentata il 24.2.2001 non ravvisando valore interruttivo della prescrizione ad una precedente istanza presentata il 1994, per il suo carattere assolutamente generico e privo di alcuna specifica indicazione della normativa e del beneficio invocati. Il Tribunale aveva altresì soggiunto che se anche la domanda del 1994 avesse avuto carattere interruttivo della prescrizione, il pensionato era comunque decaduto dal diritto di agire in giudizio per inosservanza dei termini previsti dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 1 aprile 2008, rigettava l’appello e confermava la decisione del primo giudice.

Avverso quest’ultima sentenza il pensionato ha proposto ricorso con due motivi con i quali ha denunciato: 1) insufficiente motivazione per non avere il giudice di appello considerato che la domanda del 1994 non era generica, ma specificamente diretta ad invocare la ricostituzione del trattamento pensionistico sulla base di motivi contributivi, per cui era idonea ad interrompere la prescrizione; 2) inapplicabilità nella specie della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

L’Inps ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è manifestamente infondato. Assorbente è l’esame del primo motivo di ricorso.

Il ricorrente non ha trascritto in ricorso il testo della domanda presentata nel 1994, della cui efficacia interruttiva della prescrizione si discute. Va ricordato al riguardo che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo nel ricorso il contenuto del documento (Cass. n. 22303/2008, Sez. Un. n. 23019/2007). La mancata trascrizione in ricorso del documento non consente a questa Corte, non abilitata all’esame diretto degli atti del giudizio di merito, di valutare la fondatezza e la decisività della censura.

Di conseguenza il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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